“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022
L'Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno ha confermato l'uso della mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto (ad esclusione degli aerei, dove l'utilizzo è solo raccomandato) e nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali.
MASCHERINE
Dal 16 giugno 2022, resta l'obbligo di indossare la mascherina FFP2:
su questi mezzi di trasporto
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
- treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
- autobus e pullman
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- mezzi di trasporto scolastico
-ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
- Rimane raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
In allegato. Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022
“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza mascherine e viaggi all’estero del Ministro della Salute del 28 aprile 2022
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.
Il Ministro, inoltre, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato una seconda ordinanza, che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.
Resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:
aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
In allegato Ordinanza del Ministero della Salute del 29 Aprile 2022
“Nuovo Coronavirus”: Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, che introduce disposizioni urgenti per il superamento del Covid-19.
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, su proposta del Presidente Draghi, dei Ministri Speranza, Guerini e Bianchi, un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il prossimo 31 marzo.
Un percorso graduale che prevede alcuni passaggi, come la fine del sistema delle zone colorate, il graduale superamento del Green Pass, l’eliminazione delle quarantene precauzionali, sarà in quarantena solo chi è positivo al virus.
Mascherine
Fino al 30 aprile obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto, autobus, treni, aerei, navi , traghetti, mezzi di trasporto scolastico, funivie, seggiovie e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico, sale da concerto, sale cinematografiche. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine chirurgiche.
Impianti sportivi
Dall’1 aprile ritorno al 100% di capienza, all’aperto e al chiuso.
Accesso al luogo di lavoro
Dall’1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dall’1 maggio è eliminato l’obbligo.
L'obbligo vaccinale per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno 2022, ma dal 1 aprile 2022 decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il Green Pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Smart working
Ci sarà la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogata al 30 giugno 2022.
Alla data del 30 giugno viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Green Pass
Dal 1 aprile non sarà più obbligatorio il Green Pass base per accedere negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio e nei ristoranti all'aperto.
Dal 1 al 30 aprile sarà sufficiente il Green Pass base per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni interregionali, pullman), per il trasporto pubblico locale, e per l'accesso a mense, concorsi, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui con i detenuti e per la partecipazione a eventi e competizioni sportive, che si svolgono all'aperto.
Il super Green Pass resta necessario fino al 30 aprile 2022 per accedere a hotel, ristoranti (al chiuso), palestre, piscine, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali e sociali e ricreativi, centri educativi per l'infanzia compresi centri estivi, feste, discoteche.
Dal 1° aprile 2022, per l’accesso a biblioteche, musei, parchi archeologici, mostre, archivi e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base.
Dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono AL CHIUSO è richiesto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato.
Dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all'APERTO è richiesto il possesso del cosiddetto green pass base.
Scuola
Nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
- Scuole dell'infanzia e Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni le attività proseguono in presenza, e per docenti e alunni è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Gli alunni in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
- Personale Covid: il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.
In allegato: Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022
"Nuovo Coronavirus": Emilia-Romagna in Zona Bianca
Da lunedì 14 marzo l'Emilia-Romagna è in zona bianca, come previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 marzo 2022.
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Draghi, del Ministro dell’istruzione Bianchi e del Ministro della salute Speranza, ha approvato un DECRETO LEGGE che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.
SCUOLA
ASILI E SCUOLE D’INFANZIA. Fno a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid.
SCUOLA PRIMARIA. (elementari). Scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad. Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. La Dad scatterà quindi dopo 5 casi positivi in classe solo per i non vaccinati e durerà 5 giorni. E’ obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (medie e superiori). Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti. La Dad scatterà dopo 2 casi positivi in classe solo per i non vaccinati. Coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Per il rientro a scuola dopo la quarantena basterà il tampone fai da te. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
DURATA GREEN PASS. Green Pass illimitato per chi ha fatto la dose booster di vaccino e per chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi
ZONA ROSSA RESTANO SOLO PER NON VACCINATI. Le norme della zona rossa restano solo per i non vaccinati. Si introduce una norma che distingue misure in Zona rossa per vaccinati e non. Di fatto per i vaccinati non ci saranno più le distinzioni dei colori delle regioni.
CIRCOLAZIONE STRANIERI IN ITALIA. A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
PNRR . Il Consiglio dei Ministri ha effettuato una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del primo semestre dell’anno. Il Consiglio ha valutato positivamente lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza dei Ministeri coinvolti, considerando che, nell’ambito delle procedure di attuazione del PNRR, al 31 gennaio 2022 le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi. Nel 2022 l’Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 milestone e 17 target. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, e 55 entro 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi.
Per le parti relative alle Nomine e le Leggi regionali consultare il decreto legge.
Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 Gazzetta Ufficiale
"Nuovo Coronavirus": DPCM del 21 gennaio 2022 – lista attività esentate dal Green Pass
l Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in alcuni ambiti:
alimentare e prima necessità;
sanitario;
veterinario;
di giustizia;
di sicurezza personale.
I motivi delle deroghe
Quali sono dunque i motivi per cui si può derogare al principio che serve una certificazione per entrare nei luoghi pubblici? Il Dpcm li individua le seguenti esigenze:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Generi alimentari e supermercati
Vediamo in dettaglio quali sono gli esercizi nei quali si potrà entrare anche senza avere il green pass. Tutti i negozi alimentari avranno ingresso libero. L’elenco dei negozi in cui non è necessaria la certificazione Covid comprende, nel dettaglio:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
In nessuno di questi luoghi il cibo potrà essere consumato.
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Animali
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
Farmacie, parafarmacie, prodotti sanitari, ottici
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
Combustibili
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Banche, Poste, uffici
Dal 1 febbraio sarà obbligatorio esibire il green pass base anche in banche, Poste e Uffici aperti al pubblico.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022.
Il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022, introduce ulteriori nuove misure volte a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.
OBBLIGO VACCINALE CITTADINI OVER 50
Il Decreto entrato in vigore l’8 di gennaio e fino al 15 giugno 2022, introduce per gli over 50 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Rimane l’obbligo vaccinale per operatori sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali e per il personale della scuola, dell’università, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, così come introdotto dal Decreto Legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021.
L'obbligo, non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute.
GREEN PASS RAFFORZATO
Il Green Pass Rafforzato (si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus)
Dal 10 gennaio sarà necessario possedere il certificato verde rafforzato per:
consumare in bar e ristoranti anche all’aperto e al banco
salire su tutti i mezzi di trasporto, a lunga percorrenza e non (aerei, treni, navi, metropolitana, autobus e tram) dove è necessario indossare la mascherina FFP2
soggiornare negli hotel e nelle altre strutture ricettive(bed and breakfast e ostelli…)
partecipare a cerimonie civili e religiose
accedere a piscine, palestre al chiuso
musei e mostre
per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
parchi tematici e di divertimento;
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
INGRESSO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA
Dal 30 dicembre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo con Green pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
GREEN PASS RAFFORZATO PER ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO PER GLI OVER 50
Dal 15 febbraio per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.
ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
L'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito di tutto il territorio nazionale, è consentito a soggetti con Green Pass base (si ottiene anche solo con il tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare) :
servizi alla persona – dal 20 gennaio al 31 marzo;
pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es. supermercati e farmacie) – dal 1 febbraio al 31 marzo;
colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori – dal 20 gennaio al 31 marzo.
Dal 20 gennaio il certificato verde base sarà richiesto per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti.
Non servirà il Green Pass base per accedere ai servizi essenziali che verranno individuati con apposito Decreto nelle prossime settimane.
SCUOLE: GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’
Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA : in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per 10 giorni.
SCUOLE PRIMARIE (Scuola elementare)
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla stessa classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO e SECONDO GRADO (Scuola media, liceo, istituti tecnici…)
con un caso di positività nella classe si applica alla classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; con due casi di positività nella classe, per coloro che hanno Super Green Pass (che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo), si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
CIRCOLARE SUL LAVORO AGILE MINISTERO DEL LAVORO E MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contestualmente al DL 1/2022, il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando una Circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
Per approfondire prendere visione del Decreto Legge allegato.
In allegato: Decreto Legge n. 1 del 7 Gennaio 2022
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto-Legge (Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021) che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Entrata in vigore del Decreto Legge 31 dicembre 2021
Gazzetta Ufficiale: Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza sindacale N. 65 del 29 dicembre 2021: proroga dell’emergenza sanitaria, misure per il contrasto e il contenimento del Covid.
Con il protrarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e vista la normativa in merito:
viene prorogata sino al 31 marzo 2022 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento;
vengono concesse in uso a terzi le sale e ii locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia”, per le sole attività realizzate in forma statica, a condizione che i partecipanti alle attività siano in possesso della certificazione verde Covid19, alle condizioni previste dalle norme vigenti e loro integrazioni, e che vengano osservate tutte le vigenti misure di sicurezza, in particolare quelle relative alla capienza;
viene autorizzata la celebrazione dei matrimoni presso la sala consiliare a condizione che tutti i presenti siano in possesso della certificazione verde Covid 19 e che vengano osservate tutte le vigenti misure di sicurezza, tra cui la capienza massima di 50 persone.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa.
Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al 31 marzo 2022, fatta salva la necessità di adottare nuovi e/o ulteriori provvedimenti per adeguarli alle normative nazionali e regionali e/o all'evoluzione della situazione epidemiologica.
In allegato: Ordinanza del Sindaco N. 65 del 29 dicembre 2021
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge "Festività".
Il Governo ha approvato un nuovo decreto legge cosiddetto "Festività", che prevede ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (Decreto Legge "Festività " n. 221 del 24 Dicembre 2021)
In sintesi:
Stop alle feste in piazza fino al 31 gennaio 2022,
riduzione della durata del Green pass vaccinale da 9 a 6 mesi,
mascherine all’aperto anche in zona bianca ed estensione del Green pass rafforzato a più ambiti.
Green pass
Dall’1 febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Estensione dell’obbligo di Green pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Green pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green pass rafforzato al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, musei e mostre, per i centri benessere, i centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), i parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Mascherine
Scatta l'obbligo di indossarla anche all'aperto, in tutta Italia, anche in zona bianca. Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Estensione dell’obbligo di Green pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo con Green pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
In allegato: Decreto Legge "Festività " n. 221 del 24 Dicembre 2021
Allegato A del Decreto Legge "Festività " n. 221 del 24 Dicembre 2021
Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg
"Nuovo Coronavirus": Super Green Pass.
LE MISURE in vigore dal 6 DICEMBRE 2021 al 15 gennaio 2022 (in zona bianca) o dal 29 novembre senza scadenza (per le zone arancioni o rosse).
· Cosa è il SUPER GREEN PASS?
È il GREEN PASS RAFFORZATO che avranno i vaccinati e i guariti dal Covid-19. Consente ai possessori di evitare le restrizioni legate alle zone gialle e arancioni.
Il GREEN PASS BASE invece si ottiene con tampone molecolare – ed è valido 72 ore – o con tampone antigenico/“rapido”, ed è valido 48 ore).
· Da quando è in vigore il GREEN PASS RAFFORZATO?
In zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. In zona gialla e arancione è in vigore dal 29 novembre e senza una scadenza temporale. Non si applica ai minori di 12 anni.
· Cosa consente di fare il GREEN PASS RAFFORZATO?
Consente l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Fanno eccezione gli accompagnatori di persone non autosufficienti e disabili. In caso di passaggio in zona arancione le attività possono essere svolte solo dai detentori di GREEN PASS RAFFORZATO.
Non è previsto negli spogliatoi di palestre, piscine e altre realtà dove si pratica attività sportiva, dove è sufficiente il green pass base.
· Le limitazioni scattano in zona arancione e in zona rossa per tutti?
No, le limitazioni previste per la zona arancione riguarderanno solo chi non possiede il certificato verde “rafforzato”. In zona rossa le restrizioni si applicano anche a chi ha il super green pass.
· I controlli saranno più serrati?
I controlli saranno intensificati. Il prefetto adotterà un piano per controlli costanti, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale con qualifica di agente di pubblica sicurezza.
SANZIONI
GREEN PASS “RAFFORZATO” Chi accede nei luoghi dove è previsto senza averlo rischia la multa da 400 a 1.000 euro. Si tratta di:- Spettacoli; - Eventi sportivi; - Ristorazione al chiuso; - Feste e discoteche; - Cerimonie pubbliche I gestori dei locali che non controllano il Super Green Pass rischiano la multa da 400 a 1.000 euro. Dopo tre multe in tre giorni differenti può scattare la chiusura del locale per dieci giorni.
GREEN PASS “BASE” Chi accede nei luoghi indicati senza il green pass «base» rischia la MULTA DA 400 A 1.000 EURO. Si tratta di: - Treni ad alta velocità; - Aerei; - Trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane); - Palestre e piscine; - Spogliatoi; - Alberghi; - Attività sportive.
I GESTORI DELLE ATTIVITÀ CHE NON CONTROLLANO il possesso del green pass “base” rischiano da 400 a 1.000 euro.
LAVORATORI. Rimangono invariate le sanzioni per i lavoratori. Chi viene trovato sprovvisto di green pass per cinque giorni di seguito deve essere sospeso. E rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non effettua i controlli rischia la sanzione da 400 a 1.000 euro.
DOMANDE E RISPOSTE
· La mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto?
Per ora non c’è obbligo di uso della mascherina all'aperto in zona bianca, mentre è obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. È sempre obbligatoria averla in tasca o in borsa e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. Alcuni comuni la stanno però rendendo obbligatoria anche all’aperto.
· Per l’accesso in un ristorante al chiuso serve il green pass rafforzato?
Sì, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è necessario il green pass rafforzato anche in zona bianca. Per i tavoli all’aperto non serve il green pass. In zona gialla e arancione accesso consentito solo a chi ha il pass rafforzato. Negli alberghi accesso al ristorante con green pass base solo per i clienti che soggiornano.
· Il Green Pass è obbligatorio sui mezzi pubblici?
Sì. Il green pass semplice è necessario su tutti i mezzi di trasporto locali, dunque su bus, tram e metropolitane.
· Sotto i 12 anni è obbligatorio avere il green pass?
Per gli under 12 non c’è obbligo di green pass. E l’obbligo non scatterà neanche quando arriverà il via libera alla vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni.
· Basta il tampone negativo per recarsi al lavoro?
Sì, per andare al lavoro sarà ancora valido il green pass base con il risultato negativo di un tampone.
· Per entrare in mensa sul luogo di lavoro basta il semplice green pass?
Sì, per accedere alla mensa interna del luogo di lavoro basta il green pass base.
· Per quanto tempo è valido il green pass?
L’efficacia del green pass (ottenuto con vaccinazione) passa nove mesi. I nove mesi decorrono dalla data di completamento del ciclo vaccinale. In caso di somministrazione del richiamo (terza dose/booster), decorrono nuovamente da quella data. LA VALIDITÀ SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE.
· Posso andare in palestra in zona bianca con il green pass?
Sì e in generale svolgere attività sportiva, con il green pass base. É consentito entrare nello spogliatoio della palestra per cambiarsi o farsi la doccia.
· Ci sono limitazioni per lo sci?
In zona bianca e gialla l’accesso agli impianti di sci (funivie, seggiovie, ecc.) è consentito con il green pass base. In zona arancione solo a chi ha il super green pass, mentre in zona rossa gli impianti sono chiusi anche per tutti.
· Per andare a una festa devo avere il green pass rafforzato?
Sì, dal 6 dicembre al 15 gennaio possono partecipare alle feste solo i possessori di green pass rafforzato.
· Per andare in un albergo c’è bisogno del green pass?
Dal 6 dicembre per andare negli alberghi diventa obbligatorio avere il green pass base, anche in zona bianca e fino alla zona arancione. All’interno serve il green pass di base per accedere al ristorante o a piscine, palestre, centri benessere.
· Serve il green pass per gli accompagnatori di un disabile?
In zona bianca sono esclusi dall’obbligo di green pass gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione di età o di disabilità in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente agli spazi al chiuso e nelle aree adibite a spogliatoi e docce.
· Per andare all’estero serve il green pass?
Per andare all’estero serve il green pass ed è necessario verificare eventuali nuove restrizioni introdotte dai Paesi di destinazione. É necessario compilare il Passenger Locator Form. Sono in vigore i corridoi turistici Covid free per alcune destinazioni, come Maldive. Mauritius, Seychelles, Egitto (solo Sharm el Sheikh e Marsa Alam), Repubblica dominicana.
· A quali categorie viene esteso l’obbligo vaccinale?
L’obbligo vaccinale si estende anche a tutto il personale sanitario, amministrativi compresi, al personale del sistema nazionale di istruzione, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, compreso il personale della polizia penitenziaria e quello della polizia locale (vigili). A tutto il personale delle strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
In allegato: Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021
"Nuovo Coronavirus": Norme da rispettare a contrasto del Covid-19.
Misure in vigore relativamente all'obbligo (e alle eventuali esenzioni) di possedere un GREEN PASS valido e alla necessità di controllarne, da parte di chi vi è tenuto, il rispetto anche in considerazione di “un progressivo e costante peggioramento della situazione epidemiologica in Italia (conferenza stampa del 24.11.2021 di Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri).
In PREVISIONE DELLE NUOVE MISURE che - dal 6 dicembre al 15 gennaio prossimo - regoleranno spostamenti, trasporti e accessi ai luoghi dipendenti dal possesso o meno della CERTIFICAZIONE VERDE, ricordiamo che il GREEN PASS è già attualmente necessario per determinate attività o comportamenti.
Sulla base delle indicazioni emerse dalla riunione del CdM è prevista una intensificazione delle attività di controllo da parte delle forze dell’ordine.
Ricordiamo anche che è responsabilità personale e sociale avere una certificazione valida e metterla a disposizione di chi deve verificarne la validità, e che è altrettanto forte la responsabilità personale e sociale di chi deve controllarne la validità anche se questo configge con il proprio orientamento o il proprio interesse.
Le informazioni che seguono sono tratte dal sito
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
INDICAZIONI GENERALI GREEEN PASS
L’utilizzo della Certificazione verde COVID-19 è ESTESO a tutto il mondo del LAVORO PUBBLICO E PRIVATO.
Il decreto legge del 16 settembre 2021. Tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto ad essere in possesso della CERTIFICAZIONE VERDE Covid 19.
Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
L’OBBLIGO E’ ESTESO AI SOGGETTI, ANCHE ESTERNI, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni; - sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro; - il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 è RICHIESTA per:
PARTECIPARE alle FESTE PER CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
ACCEDERE da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far VISITA A PAZIENTI, non affetti da COVID-19, in RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; - permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di aspetto di reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici
SPOSTARSI IN ENTRATA ED USCITA da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione".
•ACCEDERE AI SEGUENTI SERVIZI E ATTIVITA’
• SERVIZI DI RISTORAZIONE svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo;
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• sale da ballo, discoteche, locali assimilati;
• concorsi pubblici.
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
• aerei;
• navi e traghetti per servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
• treni impiegati nei servizi di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
• autobus per servizi di trasporto di persone su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
• funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
PER ACCEDERE A SCUOLE E UNIVERSITA’:
• questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
L’obbligo riguarda il PERSONALE SCOLASTICO e chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
• il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.
L’obbligo di Green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore - per ora - fino al 31 dicembre 2021.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
ESENZIONI
Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
- BAMBINI SOTTO ai 12 anni, esclusi, attualmente, per età dalla campagna vaccinale;- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale;- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata;
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI:
RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
Il consumo di prodotti al banco o all’aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso è invece consentito solo ai clienti dotati di una certificazione verde valida o a quelli che ne siano esenti.
È CONSENTITA SENZA RESTRIZIONI la vendita di cibi e bevande da ASPORTO. Possono entrare in tali locali anche i clienti sprovvisti di certificazione verde valida, per il solo tempo necessario all’acquisto e al ritiro dei prodotti.
I BAMBINI sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19 per ACCEDERE alle ATTIVITA’ E SERVIZI per i quali è invece necessario il “Green pass”, compreso l’accesso ai ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
VIAGGI ALL’ESTERO E IN ITALIA:
ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i VIAGGI ALL’ESTERO, i LIMITI sono DECISI DAI SINGOLI PAESIi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.
LAVORO
Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
L’accesso a SAGRE E FIERE anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione.
In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Le percentuali di capienza previste per gli eventi e le competizioni sportive sono riferite alla capienza massima autorizzabile prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
SPOSTAMENTI
Si può usare l’AUTOMOBILE anche con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la PRESENZA DI UN SOLO GUIDATORE nella parte anteriore della vettura e di DUE PASSEGGERI AL MASSIMO per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
È previsto il “DIVIETO ASSOLUTO” di uscire di casa per chi è sottoposto alla MISURA DELL’ISOLAMENTO, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
Le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità.
MASCHERINE (dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
Su tutto il territorio nazionale, è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La mascherina deve essere OBBLIGATORIAMENTE indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus), tranne quando si è in presenza soltanto di persone conviventi.
Deve inoltre essere obbligatoriamente indossata all’aperto:- in tutte le situazioni in cui NON POSSA ESSERE garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti o affollamenti (per esempio quando si è in coda o ci si trova in un mercato o in una fiera);
- negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie;
- in presenza di persone delle quali si conosca una alterata funzionalità del sistema immunitario. L’obbligo non è comunque previsto per:,
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
NON E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA, SIA ALL’APERTO CHE AL CHIUSO:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
Ove l’attività professionale comporti un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
ESEMPI e CASI PARTICOLARI
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il Green pass? No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del Green pass.
Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un’azienda la suo interno?
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il Green pass? Sì.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il Green pass? No, perché il Green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green pass.
Visto l’obbligo del Green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento? No, il Green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green pass? No, a condizione che i controlli siano stati effettuati
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 Green Pass bis
Il Consiglio dei Ministri, (su proposta del Presidente Draghi, del Ministro della salute Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando e del Ministro della giustizia Cartabia), nella riunione del 16 settembre, ha approvato un ulteriore Decreto Legge in cui viene resa così obbligatoria la certificazione verde su tutti i posti di lavoro pubblici e privati, con vigenza dal 15 ottobre prossimo. Previste le sanzioni pecuniarie e la sospensione dopo cinque giorni di assenza per i dipendenti pubblici, mentre sarà dal primo giorno per i lavoratori del settore privato. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Obbligo di Green pass in capo a magistrati e personale, per accedere alle aule di giustizia, ma non per gli avvocati.
Lavoro pubblico
Il personale delle Amministrazioni pubbliche deve essere in possesso delle certificazioni verdi. Questa è una delle novità più salienti del provvedimento. Viene ricompreso, in tale obbligo, il personale di:
Autorità indipendenti,
Consob,
Covip,
Banca d’Italia,
enti pubblici economici,
organi di rilevanza costituzionale.
Il vincolo opera pure per:
i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro di strutture siffatte. Sono i datori di lavoro a dover riscontrare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre prossimo devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati, se possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il decreto precisa, inoltre, che i datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Inoltre, il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e, dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro risulterà sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Viene comunque mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti in assenza di Certificazione sul luogo di lavoro, viene prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, comunque restando ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Organi costituzionali
L’obbligo di Green Pass è esteso finanche ai soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Per l’effetto, gli organi costituzionali devono adeguare il proprio ordinamento alle più recenti disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Lavoro privato
Sono tenuti a possedere e a esibire, dietro richiesta, i Certificati Verdi, coloro che prestano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su istanza, del Certificato Verde, sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Al pari del lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover salvaguardare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno posti in essere, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, ulteriormente, individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.
Le nuove norme stabiliscono che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Tamponi a prezzo calmierato
Il d.l. prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.
L’obbligo vale per le farmacie che presentano i requisiti prescritti. Inoltre, viene stabilita la gratuità dei tamponi per coloro che risultano essere stati esentati dalla vaccinazione.
Tribunali
Al fine di accedere agli uffici giudiziari, il personale amministrativo ed i magistrati devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Viene precisato che per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende a:
avvocati,
altri difensori,
consulenti,
periti,
altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia,
testimoni,
parti del processo.
Revisione misure di distanziamento
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il CTS dovrà esprimere un parere in ordine alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi ove si svolgono attività:
culturali,
sportive,
sociali,
ricreative.
La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei provvedimenti successivi.
Sostegno allo sport di base
Preso atto della pesante crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il d.l. interviene:
a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
per incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.
Inoltre, le risorse potranno essere destinate a garantire un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche tramite finanziamenti a fondo perduto da assegnare ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
Per completare e approfondire le informazioni prendere visione del testo del decreto.
In allegato: Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge del 10 settembre 2021
Covid-19, estensione dell’obbligatorietà del Green Pass. Da lunedì 13 settembre al 31 dicembre 2021 estensione dell’obbligatorietà del Green Pass nelle scuole, Università, strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie
Decreto Legge del 10 settembre del 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
1. Scuola
Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).
A chi si applica
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori
Chi controlla
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
2. Università
A chi si applica
Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
Chi controlla
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
3. Salute
Le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.
A chi si applica
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).
Chi controlla
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Esenzioni
Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per prendere visione degli altri contenuti del Decreto Legge:
Gazzetta ufficiale del Decreto Legge del 9 settembre 2021
In allegato Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 35
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco n: 30 del 30 luglio 2021
Nell’Ordinanza del Sindaco n. 30 del 30 luglio 2021 viene prorogata sino al 31 dicembre 2021 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento;
viene fatto divieto sino al 31 dicembre 2021 di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia”, fatta salva la possibilità di utilizzo delle sale per
attività, eventi e/o iniziative istituzionali o di privati in collaborazione o con il patrocinio del Comune;
vengono autorizzati: la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale);
l’utilizzo del bagno pubblico presente presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale;
Si avvisa che: che il provvedimento ha efficacia immediata
Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa.
In allegato: Ordinanza del Sindaco n. 30 del 30 luglio 2021
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge del 23 luglio 2021 - COVID-19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Green Pass.
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:
Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Concorsi pubblici.
Zone a colori.
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:
il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Si resta in zona bianca.
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive,
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Da bianca a gialla.
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.
Da giallo ad arancione.
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Da arancione a rosso.
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali:
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi:
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Sanzioni:
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Fondo discoteche.
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.
Tamponi a prezzo ridotto.
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021: sospensione obbligo mascherina all’aperto nelle zone bianche.
Il ministro della Salute, recependo il parere del Comitato tecnico scientifico ha firmato l’Ordinanza che elimina l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto dal 28 giugno in zona bianca, ad eccezione delle situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale e negli spazi all'aperto delle strutture sanitarie e quando ci si trova in presenza di persone immunodepresse.
Rimane obbligatorio portare sempre con sé il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. L’Ordinanza ha effetto a partire dal 28 Giugno e fino al 31 Luglio.
In allegato: Ordiananza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021
"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.143 del 17 giugno 2021.
Il DPCM n. 43 del 17 giugno 2021, disciplina il funzionamento del “green pass” il certificato che attesterà la vaccinazione, la guarigione o il risultato negativo ad un test per il Covid 19. Sarà disponibile in formato digitale e stampabile, verrà emesso dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute e conterrà un codice Qr per verificarne autenticità e validità. Dal 1 luglio 2021 si potrà utilizzare per viaggiare in Unione europea senza sottostare alle misure di quarantena.
Si ricorda che è online la piattaforma del Governo italiano per ottenere il green pass.
Piattaforma del Governo per green pass
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 17 giugno 2021
"Nuovo Coronavirus": firmata l'Ordinanza del Ministero della salute l'11 giugno 2021 assegna l'Emilia-Romagna alla zona bianca da lunedì 14 giugno 2021.
SPOSTAMENTI:
senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento;
verso altre località della zona bianca senza limiti di orario;
verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO:
In zona bianca i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande sia all'aperto che al chiuso, senza limiti orari legati agli spostamenti.
Fino al 21 giugno il consumo al tavolo al chiuso è consentito ad un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutte conviventi (Ordinanza del Ministro della salute del 4 giugno 2021).
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
COMMERCIO:
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
CERIMONIE E FESTE:
Sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
Le cerimonie si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
PARCHI GIOCHI, GIARDINI, AREE GIOCO BAMBINI:
Sono consentite le attività delle sale giochi, dei parchi tematici e di divertimento.Tutte le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
SPETTACOLI, TEATRO, CINEMA, EVENTI SPORTIVI:
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
CONVEGNI E CONGRESSI:
Dal 1° luglio 2021 sono consentiti i convegni e i congressi.
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
FIERE E SAGRE:
Dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza di fiere.
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
MUSEI, MOSTRE BIBLIOTECHE:
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
CENTRI SOCIALI E CULTURALI:
Sono consentite le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
DISCOTECHE:
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.
MASCHERINE:
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
COSTITUISONO LA CERTIFICAZIONE VERDE:
certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi;
certificato comprovante l'avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
certificato comprovante lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi);
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 (validità 48 ore);
PER TUTTE LE ALTRE ATTIVITA: consultare le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Ministro della Salute Speranza del 29 maggio che recepisce le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Le Linee Guida riprendono gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento del maggio 2020 che si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19 consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
Di seguito l'elenco delle attività oggetto delle nuove Linee Guida:
Ristorazione e Cerimonie
Attività turistiche e ricettive
Cinema e spettacoli dal vivo
Piscine termali e centri benessere
Servizi alla persona
Commercio
Musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
Parchi tematici e di divertimento
Circoli culturali e ricreativi
Congressi e grandi eventi fieristici
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Sagre e fiere locali
Corsi di formazione
Riepilogo:
con le graduali riaperture delle attività contenute nell'ultimo Decreto Legge per le zone gialle già dallo scorso 1° giugno è possibile consumare cibi e bevande in bar e ristoranti anche all'interno dei locali fino alle 23 (dal 7 giugno fino alle 24 e senza limiti dal 21 giugno) e di riprendere le competizioni sportive con la presenza di pubblico.
L'Emilia-Romagna, secondo gli attuali parametri potrebbe entrare in "zona bianca" a partire dal 14 giugno, anticipando così di una settimana l'abolizione del coprifuoco (prevista per il 21 giugno nelle zone gialle) e consentendo gli spostamenti senza limiti orari.
Il Decreto legge ha introdotto le modalità di rilascio e i tempi di validità della certificazione verde COVID-19
che viene rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla prima somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
e dalla data del completamento del ciclo vaccinale ha validità di nove mesi
Ecco i prossimi step previsti nelle zone gialle:
Coprifuoco
a partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00.
dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
Bar e ristoranti
già dal 1° giugno scorso è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
Competizioni sportive
dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
dal 15 giugno
saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico
dal 1° luglio
potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
potranno riaprire al pubblico le sale giochi, sale scommesse, sale bingo;
potranno ripartire tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
sarà possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
In allegato: Ordinanza del Ministro della Salute Speranza del 29 maggio 2021 che recepisce le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 83 della Regione Emilia Romagna del 24 maggio 2021: “Protocollo Regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”.
Con l’Ordinanza n. 83 del 24 maggio 2021 la Regione Emilia Romagnadispone le linee guida dei Centri Estivi.
In allegato: Ordinanza n. 83 del Presidente della Giunta Regionale del 24 maggio 2021
“Nuovo Coronavirus”: DECRETO SOSTEGNI BIS: via libera a nuove misure per Imprese, Lavoro, Giovani, Salute.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
accesso al credito e liquidità delle imprese;
tutela della salute;
lavoro e politiche sociali;
sostegno agli enti territoriali;
giovani, scuola e ricerca;
misure di carattere settoriale.
Sostegno alle imprese
Il decreto prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto, con uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di euro, per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Al fine di ampliare il numero dei beneficiari, il nuovo intervento è più articolato rispetto ai precedenti, lo scopo è di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.
La misura si articola su tre componenti:
- la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
Sono previste inoltre alcune misura per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese. Tra queste:
- la proroga del credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021;
- l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;
- il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici è prorogato fino a luglio 2021;
- lo stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;
- l’integrazione con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale.
- il potenziamento con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
- l’istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con una dotazione di 100 milioni di euro;
- il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;
- il rinvio a gennaio 2022 dell’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’.
Accesso al credito e liquidità delle imprese
Il decreto prevede uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi di euro per facilitare l’accesso al cre4dito e liquidità delle imprese. L’obiettivo di queste misure è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.
In particolare:
- è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
- nell’ambito del Fondo Pmi, è introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
- al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, è previsto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
- è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
- è introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
- con uno stanziamento di 1,6 miliardi, è accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.
Tutela della salute
Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e per l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.
Lavoro e politiche sociali
Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l’introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede:
- quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
- una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
- il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
- l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
- l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.
Enti territoriali
Il Governo introduce misure per complessivi 1,9 miliardi di euro al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. In particolare sono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno.
Giovani, scuola e ricerca
Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base.
Nello specifico è ampliata la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. È disposto un potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80 per cento. Infine sono previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.
Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi
Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato “fondo ricerca per l’Italia”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).
Inoltre, è previsto un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.
Misure di carattere settoriale
Ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; sono inoltre incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. È introdotta una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.
Conferenza Stampa n. 20 del Governo del 20 maggio 2021
“Nuovo Coronavirus”: Nuovo Decreto Legge n. 65 del 18 maggio “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Verso le riaperture graduali.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
NUOVI PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ALLE REGIONI
Si terrà conto dell’Rt ospedaliero che conteggia i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive invece dei nuovi contagiati e si misurerà l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti.
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito.
SERVIZI RISTORAZIONE
Dal 1 giugno, in zona gialla, ristoranti aperti anche al chiuso a pranzo e a cena. Sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.
Dal 1 giugno consentita la consumazione al bancone nei bar.
CENTRI COMMERCIALI APERTI NEL WEEK END
Dal 22 maggio,nelle zone gialle, riapertura dei negozi dei centri commerciali nel weekend.
PISCINE E PALESTRE
Nelle zone gialle: dal 15 maggio sono aperti al pubblico le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari. Dal 1 luglio aperte le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere. Dal 24 maggio sono aperte le palestre.
PARCHI TEMATICI
Dal 15 giugno riapertura dei parchi tematici e di divertimento.
EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE
Dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive nei limiti già fissati (capienza nonsuperioreal25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso) non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.
CERIMONIE E RICEVIMENTI
Dal 15 giugno,nelle zone gialle, potranno riprendere le feste e ricevimenti di matrimoni, battesimi, lauree matrimoni all’aperto e al chiuso con green pass per i partecipanti.
CENTRI CULTURALI SOCIALI E RICREATIVI
Dal 1 luglio è prevista la ripresa delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
ALTRE RIAPERTURE DAL 1 LUGLIO
Attività di sale giochi, sale scommesse,sale bingo e casinò; Corsi di formazione pubblici e privati.
CONGRESSI E CONVEGNI
Congressi e convegni riprendono dal 15 giugno.
Conferenza Stampa del Consiglio dei Ministri n.19
“Nuovo Coronavirus”: Circolare del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2021.
Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021.
La Circolare del Ministero dell’interno del 7 maggio 2021 ammette la vendita per asporto dopo le 18 nei bar in zona gialla.
L’ Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 consente l'accesso di familiari e visitatori alle RSA.
In allegato: Circolare del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021
“Nuovo Coronavirus” Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.68 del 30 aprile 2021.
Con la nuova Ordinanza vengono date le Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.
In allegato: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 30 aprile 2021
Allegato all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 30 aprile 2021
"Nuoco Coronavirus": Ordinanza Sindacale n. 20 del 30 aprile 2021: proroga dell’emergenza sanitaria sino al 31 luglio
Con la nuova Ordinanza Sindacale n. 20 del 30 aprile 2021 viene prorogata sino al 31 luglio 2021 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento; Viene fatto divieto sino al 31 luglio 2021 di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia”, fatta salva la possibilità di utilizzo delle sale per attività, eventi e/o iniziative istituzionali o di privati in collaborazione o con il patrocinio del Comune;
viene ordinato alla società Virgilio Srl, di mantenere l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l’uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;
viene autorizzata la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale);
si autorizza altresì l’utilizzo del bagno pubblico presente presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale;
viene disposta la conferma della chiusura del bagno pubblico presente presso il parco Fantazzini del Capoluogo;
viene raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relativo al divieto di assembramento sulle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche o private anche condominiali;
L’Ordinanza ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Per approfondire e per completezza delle disposizioni prendere visione dell’Ordinanza.
In allegato: Ordinanza Sindacale n. 20 del 30 aprile 2021
"Nuovo Coronavirus": Emilia–Romagna in Zona Gialla
Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia il Ministro Speranza ha firmato le nuove ordinanze per cui:
da lunedì 26 aprile l'Emilia-Romagna è in Zona Gialla.
Ecco, in sintesi, le regole.
SPOSTAMENTI: ci si può spostare liberamente tra regioni in area gialla, ma anche tra regioni in area rossa o arancione, e si potrà utilizzare un “certificato verde” o “pass”.
Fino al 15 giugno nelle zone gialle e arancioni si può andare a casa di amici o parenti, a patto di non andarci in più di quattro persone.
SCUOLE:riprendono tutte le lezioni in presenza, per il 70-100 per cento, anche nelle scuole superiori, alternate a quelle a distanza.
Le Università possono organizzare le lezioni prioritariamente in presenza in area gialla e arancione.
BAR E RISTORANTI: possono fare servizio al tavolo, esclusivamente all’aperto pranzo e cena.
CINEMA, TEATRI, SALE CONCERTO E LOCALI CON MUSICA DAL VIVO: possono riprendere le attività in area gialla, ma con posti pre-assegnati e distanziati e con una riduzione della capienza massima.
SPORT: eventi sportivi agonistici sono aperti al pubblico in area gialla, se ritenuti di interesse nazionale, e comunque con distanziamento e limiti per la capienza.
Le attività sportive all’aperto in area gialla sono consentite, le piscine riapriranno il 15 maggio se all’aperto, per le palestre si dovrà attendere il 1 giugno.
In allegato: Oridnanza del Ministro Speranza per le Regioni in Zona Gialla del 23 aprile 2021
"Nuovo Coronavirus": Decreto n. 52 del 22 aprile 2021 detto Decreto "Riaperture",, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Draghi e del Ministro della salute Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Di seguito le principali previsioni
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.
CERTIFICAZIONI VERDI
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
ZONE GIALLE
Le ZONE GIALLE tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.
SPOSTAMENTI
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nella ZONA BIANCA E GIALLA. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella ZONA GIALLA, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a QUATTRO PERSONE oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in ZONA ARANCIONE all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella ZONA ROSSA.
SCUOLA E UNIVERSITA'
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per ALMENO il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella ZONA ROSSA, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un MASSIMO del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle ZONA GIALLA e ARANCIONE, l’attività in presenza è garantita ad ALMENO il 70 per cento degli studenti, FINO al 100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle ZONE GIALLE e ARANCIONI le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
BAR E RISTORANTI
Dal 26 aprile 2021, nella ZONA GIALLA sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
Dal 26 aprile 2021, in ZONA GIALLA gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI
A decorrere dal 1° giugno 2021, in ZONA GIALLA le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
SPORT DI SQUADRA, PISCINE E PALESTRE
Dal 26 aprile 2021, in ZONA GIALLA, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in ZONA GIALLA, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI
Dal 15 giugno in ZONA GIALLA, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in ZONA GIALLA le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.
Per approfondire Sito del Governo Comunicato Stampa
"Nuovo Coronavirus": Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi e del Ministro Speranza del 16 aprile: ripristino Zone Gialle dal 26 aprile
Nella conferenza stampa del 16 aprile il Presidente Draghi ha esposto nuove strategie di rilancio del Paese che si fondano su una migliore situazione sanitaria, con il rallentamento della curva dei contagi e l’accelerazione della campagna vaccinale.
RIAPERTURE
A partire dal 26 aprile tornano le Zone Gialle.
Viene data la precedenza alle attività all’aperto, a partire dalla RISTORAZIONE con tavoli all’aperto a pranzo e a cena. Una decisione che si fonda su un “rischio ragionato”, basata sul parere degli scienziati, che ci dicono che il rischio di contagio all’aria aperta è basso.
RISTORANTI: potranno riaprire anche al CHIUSO solo a pranzo a partire dal 1° giugno.
MUSEI: con il ripristino delle zone gialle riaprono automaticamente i musei
TEATRI, CINEMA, SPETTACOLI: in Zona Gialla teatri, potranno riaprire con misure di limitazione di capienza stabilite dal Comitato tecnico scientifico.
PISCINE: potranno riavviare l’attività le piscine solo all’aperto a partire dal 15 maggio.
PALESTRE: riapertura dal 1° giugno
A seguire fiere e congressi, stabilimenti termali e parchi tematici.
SCUOLE: nelle zone gialle e arancioni riaprono le scuole di ogni ordine e grado in presenza; nelle zone rosse saranno aperti in presenza gli asili nido e le scuole fino alla prima media, e per i licei ci sono modalità che suddividono le lezioni in parte in presenza e in parte a distanza. Queste misure saranno contenute in un prossimo provvedimento, da approvare in Consiglio dei ministri, che definirà nel dettaglio anche le nuove regole per gli spostamenti sul territorio nazionale.
SPOSTAMENTI: sarà di nuovo possibile spostarsi liberamente fra Regioni in zona gialla. Per andare in Regioni di diverso colore si prevede la sussistenza di una fra le seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid-negativo in un arco temporale recente, avvenuta guarigione da Covid.
ECONOMIA: il Sostegno all’economia Con il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi e il Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo lancia una scommessa sulla crescita: quest’anno il deficit pubblico sarà poco meno del 12% in rapporto al PIL e si ridurrà gradualmente fino a tornare sotto al 3% non prima del 2025.
Gli interventi di sostegno seguono due tipi di logica:
un sostegno alle persone e alle famiglie che hanno subito un calo del reddito e non per loro colpa,
un aiuto in favore delle imprese per evitare che chiudano per mancanza di liquidità.
Con il prossimo intervento di sostegno si rafforzeranno gli aiuti alle aziende e alle partite Iva colpite dalla crisi. Ci saranno misure per coprire i costi fissi, come affitti e bollette, nonché interventi per favorire il credito e la liquidità e rinvii ed esenzioni delle tasse. Ci saranno anche risorse in più per i giovani e per gli enti territoriali. Investimenti per la crescita futura.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sarà la chiave di volta per il rilancio: l’Italia ha a disposizione 191,5 miliardi di euro, di cui 69 a fondo perduto, 122 prestiti, più 30 miliardi del fondo di accompagnamento al PNRR.
Con questo fondo saranno finanziate le opere che hanno un orizzonte temporale più ampio dei 6 anni di durata del Recovery Fund, ma che dovranno marciare con la stessa velocità. Il Piano è un’occasione storica per il rilancio dell’economia e richiede un ambizioso programma di riforme affinché le risorse siano messe a terra e non ci siano ostacoli all’apertura dei cantieri. Sono stati nominati i commissari per 57 opere pubbliche, che erano già individuate ma che aspettavano di essere attuate.
Per ogni opera è stato definito un cronoprogramma chiaro e realistico, e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile metterà in atto un monitoraggio trimestrale sulla realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli.
Dopo la crisi pandemica, molto difficilmente l’Europa tornerà ad applicare le stesse regole di bilancio precedenti. Tutti i Paesi europei devono tornare su un sentiero di crescita sostenuta e per questa ragione si dovrà continuare a destinare risorse pubbliche all’economia, centrandole però principalmente sugli investimenti una volta terminata l’emergenza sanitaria.
In allegato: Opere e Commissari 21 aprile 2021
Per approfondire Sito del Governo
"Nuovo Coronavirus": EMILIA-ROMAGNA ZONA ARANCIONE
Il Ministro della Salute, ha firmato la nuova ordinanza che prevede il passaggio della Regione Emilia Romagna, da lunedì 12 Aprile (compresa), in AREA ARANCIONE.
MASCHERINE
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamentorispetto a persone non conviventi. Sono esclusi:le persone che stanno svolgendo attività sportiva;i bambini di età inferiore ai sei anni; e persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
SPOSTAMENTI
Sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio Comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
È consentito spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 05 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le Regioni, è possibile spostarsi dalla Regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute e per urgenze. Gli eventuali spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione. Chi vive in Comuni piccoli può spostarsi in un raggio di 30 km dalla propria abitazione. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
E' possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente al 14 gennaio 2021.
BAR E RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
PARRUCCHIERE ED ESTETISTE
I servizi alla persona sono aperti nel rispetto delle norme anti-Covid. .
MUSEI E BIBLIOTECHE
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei.
Nelle biblioteche i servizi sono offerti su prenotazione.
NIDI E SCUOLE
Fino al 30 aprile 2021 viene assicurato sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione, e secondarie di primo grado.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.
La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
SPORT
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti). L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti. Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
EVENTI SPORTIVI
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
SPORT DI CONTATTO
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni.
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Sono sospese le attività delle sale giochi.
FESTE
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE, CONVEGNI, FIERE E SAGRE
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.
CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.
CONVEGNI, CONGRESSI
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
FIERE, SAGRE
Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI, CENTRI TERMALI
Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
RIUNIONI
Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
Misure Regione Emilia – Romagna
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 43 della Regione Emilia Romagna del 6 Aprile 2021
Con l’Ordinanza n. 43 della Regione Emilia Romagna del 6 Aprile 2021 viene approvato quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto, l’allegato documento “Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.”. Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 7 aprile 2021 e sono efficaci fino al 30 aprile 2021.
In allegato: Ordinanza n. 43 del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2021
“Nuovo Coronavirus”: Decreto Legge del 31 marzo 2021
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Draghi, del Ministro della giustizia Cartabia, del Ministro della salute Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
NIENTE ZONE GIALLE: applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; Dal 7 aprile spariscono le zone gialle e le zone bianche. L’Italia sarà suddivisa in zone rosse o arancioni fino al 30 aprile. Il 20 aprile il Governo verificherà eventuali miglioramenti della curva dei contagi e valuterà eventuali allentamenti. L’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
SPOSTAMENTI: Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le Regioni, è possibile spostarsi dalla Regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute e per urgenze. Gli eventuali spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione. Chi vive in Comuni piccoli può spostarsi in un raggio di 30 km dalla propria abitazione.
IN ZONA ARANCIONE è prevista la possibilità di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
VISITE A PARENTI E AMICI: gli incontri con gli amici sono vietati nelle ZONE ROSSE. Per le ZONE ARANCIONI sono possibili visite private a parenti o a amici a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
CIRCOLAZIONE: in ogni Regione rimane il divieto di circolare tra le ore 22,00 e le 5,00 salvo motivi di lavoro, salute o urgenze da giustificare con l’autocertificazione.
SCUOLE: Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in ZONA ARANCIONE. In ZONA ROSSA le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
BAR E RISTORANTI: I bar e i ristoranti restano chiusi in presenza. Possibile l’asporto, per i ristoranti fino alle ore 22, 00 per i bar fino alle 18. Aperti i ristoranti degli alberghi solo per chi vi alloggia.
PARRUCCHIERI ED ESTETISTI: i servizi alla persona restano chiusi in ZONA ROSSA, aperti in ZONA ARANCIONE.
NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI: sia in ZONA ROSSA che in ZONA ARANCIONE restano aperti gli alimentari, compresi quelli nei Centri Commerciali. Restano aperti in tutte le zone i tabaccai, farmacie, edicole, i meccanici e le ferramenta.
CINEMA E TEATRI: slitta la riapertura del 27 marzo, cinema e teatri restano chiusi fino al 30 aprile.
SPORT: resta sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. E’ consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del di- stanziamento, nei pressi della propria abitazione.
SMART WORKING: rimane la possibilità per i lavoratori dipendenti di lavorare in modalità agile “alternativamente all’altro genitore” quando i figli sotto i 16 anni sono in didattica a distanza.
SANZIONI E TUTELE: il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione). Il decreto esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.
ASSUNZIONI: dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico; sbloccati i concorsi fermi a causa del Covid. Le selezioni riguarderanno le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, i Comuni e le Province.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E TRIBUTARIA: il decreto proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.
CONTRATTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI: proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ENTI TERZO SETTORE: estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO: proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario.
CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO: consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19.
In allegato: Decreto Legge del 31 marzo 2021
Sito del Governo Comunicato Stampa
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 40 della Regione Emilia Romagna del 31 marzo 2021
Con l’Ordinanza n. 40 della Regione Emilia Romagna del 31 marzo 2021 viene modificato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”, approvato come allegato 6 al DPGR N. 82/2020.
In allegato: Ordinanza n. 40 del Presidente della Giunta Regionale del 31 marzo 2021
“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 35 del 25 marzo 2021
Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 25 marzo, dal 26 marzo fino al termine dello stato di emergenza sanitaria viene consentita l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia ( Codice ATECO 96. 09. 04), previo appuntamento, autodichiarazione da parte del proprietario, che l'animale non convive con persone poste in quarantena, con modalità che non prevedano l'ingresso dei clienti presso i locali dell'esercizio e limitno all'essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti.
In allegato: Ordinanza n. 35 del Presidente della Giunta Regionale del 25 marzo 2021
"Nuovo Coronavirus": Decreto Sostegni
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Ministri Daniele Franco (Economia e finanze) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche sociali) hanno illustrato in conferenza stampa il Decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 22 marzo 2021).
Di seguito la sintesi degli interventi in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19
Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.
Obiettivo del Decreto Legge Sostegni è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.
Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:
sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
lavoro e contrasto alla povertà;
salute e sicurezza;
sostegno agli enti territoriali;
ulteriori interventi settoriali.
Le misure del decreto sostegni per le imprese e agli operatori del terzo settore
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro. L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata.
Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:
un Fondo per il turismo invernale;
l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.
Le misure del decreto sostegni per Lavoro e contrasto alla povertà
In tale ambito, il decreto prevede:
la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
la proroga della Cassa integrazione guadagni
il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.
Le misure del Decreto Sostegni per salute e sicurezza
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:
un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
Le misure del Decreto Sostegni per Enti Settoriali
Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.
Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:
un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;
il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale;
un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In allegato Sintesi del Decreto Sostegni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021
Decreto Legge Sostegni Gazzetta Ufficiale
Per approfondire Sito del Governo
Per visualizzare la Conferenza Stampa del 19 marzo
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021.
Zona rossa per tutta l’Emilia-Romagna a partire da lunedì 15 marzo e per un periodo di 15 giorni. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia nazionale relativi all’andamento del contagio, ancora in forte rialzo.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Draghi e del Ministro della salute Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. Con la maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:
tutte le regioni in area gialla passano in arancione a partire da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile;
l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
ZONE ROSSE dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021
Nelle zone rosse gli spostamenti non sono permessi salvo per validi motivi (lavorativi, di salute, necessità) dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita da amici e parenti.
Nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
In zona rossa, quindi, saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado ma viene garantita la didattica a distanza.
Chiusi anche barbieri, parrucchieri e i servizi alla persona in genere.
I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno resta consentita la sola ristorazione con CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con ASPORTO, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
ZONE GIALLE E ARANCIONI dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021
nelle zone gialle e arancioni, (nelle zone arancioni sempre con autocertificazione) sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Nelle zone rosse non è consentito lo spostamento
ZONA ROSSA IN TUTTA ITALIA dal 3 al 5 aprile
Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
Per approfondire prendere visione del Decreto Legge.
Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021
"Nuovo Coronavirus": Città Metropolitana in Zona Rossa. Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e Ordinanza Regionale n. 25 del 3 marzo 2021.
Da giovedì 4 marzo a domenica 21 marzo compresi la Città Metropoliana di Bologna diventa Zona Rossa.
SPOSTAMENTI
Vietato spostarsi all’interno del proprio comune e fuori di esso salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità.
Fare la spesa o l’acquisto di beni e servizi essenziali è possibile, ma si può uscire dal comune solo se ciò che si deve acquistare non è reperibile sul territorio comunale). È ESCLUSA la possibilità di effettuare visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio comune, o recarsi nelle seconde case, salvo situazioni di necessità. Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza.
SCUOLA
Le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente a distanza (DAD).
Per i nidi e le materne a partire da sabato 6 marzo, per tutte le altre scuola già da Giovedì 4 marzo.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa e l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
Le attività sportive sono sospese anche se svolte in centri sportivi all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, mantenendo la distanza da ogni altra persona e l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
BIBLIOTECHE
Nelle biblioteche i relativi servizi sono offerti su prenotazione fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
MUSEI
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
SPETTACOLI
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Restano chiuse discoteche, sale gioco e scommesse.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessita, con riferimento all’allegato 23, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
MERCATI
Sono chiusi i mercati, SALVO le attività dirette alla vendita di SOLI generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive per i propri clienti, che siano lì alloggiati.
Resta consentita la sola ristorazione con CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con ASPORTO, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività diverse da quelle individuate nell'allegato 24, per PARRUCCHIERE, BARBIERI, sono sospese le attività. da sabato 6 marzo.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Allegato n. 23 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Allegato n. 24 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n: 25 del 3 marzo 2021
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 23 della Regione Emilia Romagna del 1 marzo 2021:
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 valide dal 2 al 14 marzo nei comuni dei distretti di Cesena e Valle del Savio, Rubicone, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini facenti capo all’Azienda USL della Romagna.
In allegato: Ordinanza n. 23 del Presidente della Giunta Regionale del 1 marzo 2021
"Nuovo Coronavirus": Emilia – Romagna zona Arancione scuro.
Da sabato 27 febbraio si estende a tutta la Città metropolitana di Bologna, e quindi ai 55 comuni che ne fanno parte, la zona arancione scuro in vigore dal 25 febbraio nell’Imolese. Lo prevede la nuova ordinanza regionale. La decisione è stata presa nella video-riunione fra tutti i sindaci della Città metropolitana di Bologna, insieme a Regione e Ausl di Bologna. La zona arancione scuro non è prevista nei colori attribuiti a livello nazionale. Con questo provvedimento si anticipa nelle realtà locali provvedimenti più restrittivi per arginare il picco dei contagi a tutela della comunità.Il provvedimento precisa alcuni aspetti rispetto al tema degli spostamenti, limitati alle sole ragioni di lavoro, salute e comprovate necessità.
Queste in sintesi le restrizioni (ulteriori rispetto a quelle già in vigore per la zona arancione) previste dall’ordinanza regionale valide fino al 14 marzo 2021:
Spostamenti
- vietati sia in entrata che in uscita dal proprio comune sia all’interno del medesimo territorio, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita. Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- possibilità di recarsi in comuni limitrofi solo per particolari necessità, (come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili).
- Escluse anche visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio comune, salvo le situazioni di necessità.
- Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private e quelli dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Scuola (misure valide da lunedì 1 marzo)
- in presenza solo Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell’Infanzia.
- a distanza al 100% per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado e le Università.
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Attività economiche
- consentite quelle permesse nelle zone arancioni su tutto il territorio nazionale.
- I datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Sport
- sospesi eventi e competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto.
- consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.
- Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È previsto l’incremento di tracciamento e screening sulla popolazione. Inoltre, non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.
In allegato: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. del 26 febbraio 2021
Comunicato di rettifica all'Ordinanza n. 22 del 26 febbraio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
Modulo di autodichiarazione
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 19 della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni di Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel Del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Riolo Terme.
In allegato: Ordinanza n. 19 del Presidente della Giunta Regionale del 24 febbraio 2021
Nuovo Coronavirus: Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020, contenente nuove disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Sito del Governo comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
“Nuovo Coronavirus”: EMILIA-ROMAGNA ZONA ARANCIONE
Il Ministro della Salute, ha firmato la nuova ordinanza che prevede il passaggio della Regione Emilia Romagna, da DOMENICA 21 febbraio (compresa), in AREA ARANCIONE a causa dell'andamento del contagio, con l'Rt regionale, l'indice di trasmissibilità del virus, salito a 1.06, superiore alla soglia limite di 1.
MASCHERINE
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamentorispetto a persone non conviventi. Sono esclusi:le persone che stanno svolgendo attività sportiva;i bambini di età inferiore ai sei anni; e persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
SPOSTAMENTI
Sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio Comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
Dal 16 al 25 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
È consentito spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 05 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
E' possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente al 14 gennaio 2021.
BAR E RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
MUSEI E BIBLIOTECHE
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei.
Nelle biblioteche i servizi sono offerti su prenotazione.
NIDI E SCUOLE
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.
La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
SPORT, PALESTRE, PISCINE
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti). L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti. È consentito spostarsi in Comuni limitrofi per recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in caso di assenza di tali strutture nel Comune di residenza.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
EVENTI SPORTIVI
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
SPORT DI CONTATTO
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
SCI
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni.
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Sono sospese le attività delle sale giochi.
FESTE
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE, CONVEGNI, FIERE E SAGRE
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.
CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
CONVEGNI, CONGRESSI
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
FIERE, SAGRE
Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI, CENTRI TERMALI
Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI
Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
RIUNIONI
Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI
È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021
Qui tutte le misure in vigore dal 21/02
“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza Sindacale n. 8/2021, proroga al 30 aprile 2021 delle misure adottate per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid- 19. L’Ordinanza ha efficacia immediata.
Con l’Ordinanza Sindacale n.8/2021 viene prorogata sino al 30 aprile 2021 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento;
viene prorogato il divieto di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia” sino al 30.04.2021;
alla società Virgilio Srl, di mantenere l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l’uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;
Autorizza la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale);
l’utilizzo del bagno pubblico presente presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale.
Viene confermata la chiusura del bagno pubblico presente presso il parco Fantazzini del Capoluogo.
Viene raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021 atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica.
In allegato: Ordinanza del Sindaco n. 8/2021
“Nuovo Coronavirus”: Emilia Romagna in Zona gialla.
In base all'ordinanza del Ministro della salute del 29 gennaio 2021, da lunedì 1 febbraio, la Regione Emilia-Romagna sarà in Zona Gialla.
Vi invitiamo a usare responsabilmente le nuove opportunità per evitare una risalita dei contagi e nuove restrizioni.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti versino nella stessa incompatibilità.
RISTORAZIONE
Il consumo di cibi e bevande nelle attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pub) è consentito dalle 5 alle 18.
L’ ASPORTO è possibile fino alle 22.00 per i RISTORANTI, ma NON (dopo le 18) per i BAR senza cucina o i negozi di commercio al dettaglio di bevande.
La CONSEGNA A DOMICILIO è consentita senza limiti di orario.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Chiusi nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
SPOSTAMENTI
È consentito spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della propria Regione (vedi FAQ).
Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per esigenze lavorative, di necessità o motivi di salute.
Tra le 22.00 e le 05.00 resta in vigore il “coprifuoco”: sono consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità o salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate fuori regione (vedi FAQ).
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 15 febbraio 2021 compreso.
VISITE AD AMICI O PARENTI
In zona gialla è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. È possibile comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori sui quali si esercita la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono.
Con riguardo alle abitazioni private, è però fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi.
MUSEI, BIBLIOTECHE ED ISTITUTI DI CULTURA
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte anche le mostre.
TEATRI, CINEMA, SPETTACOLI
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
SCUOLA E FORMAZIONE
Superiori: in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
Infanzia, elementari e medie: l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi integralmente in presenza.
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
TRASPORTO
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
SPORT, PALESTRE, PISCINE
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
IMPIANTI SCIISTICI
sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti potranno aprire agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
SALE DA BALLO DISCOTECHE E FESTE
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche, sale giochi e scommesse e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
RIUNIONI CONDOMINIALI
e' fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
ENTI PUBBLICI
Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
In allegato: Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021
PER APPROFONDIRE FAQ del governo
“Nuovo Coronavirus”: Emilia Romagna in Zona Arancione. Le novità del Decreto Legge e del DPCM del 14 gennaio 2021.
• Divieto di spostamento tra regioni dal 16 gennaio al 5 febbraio per tutto il territorio nazionale
• Visite a amici e parenti consentite dalle 5 alle 22, verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, per max 2 persone (+ figli minori di 14 anni)
• Per i bar (e simili) possibilità di asporto fino alle ore 18. per i ristoranti fio alle ore 22.00. sempre consentita la consegna a domicilio
• Musei aperti dal lunedì al venerdì
• Biblioteche aperte con prestito e restituzione libri su prenotazione
• Scuole superiori attività in presenza dal 18 gennaio da un minimo del 50% a un massimo del 75% degli studenti
• Le regioni che presentano rischio basso (zona gialla) e contagi inferiori a 50 casi per 100.000 unità per 3 settimane potranno diventare “zona bianca” in cui limiti a spostamenti e attività saranno ridotti.
Il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e il DPCM del 14 gennaio 2021 sintesi delle misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Il decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale e conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5.
Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
visite a parenti e amici: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno dello stesso Comune, in zona arancione e in zona rossa.
Spostamenti: in zona arancione o rossa sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri. Sono vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
ZONA BIANCA: Istituita una zona “bianca”, per le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.
L’Emilia Romagna è in Zona Arancione (Ordinanza del Ministero della Salute del 15 gennaio).
ALTRE MISURE VALIDE DAL 16 GENNAIO AL 5 MARZO
Stop all’asporto per i bar dopo le 18, i musei riaprono solo nei giorni feriali. Gli impianti sciistici resteranno chiusi come palestre e piscine. Il rientro a scuola per gli studenti delle superiori (tranne quelli in zona rossa) è previsto per lunedì 18 gennaio al 50 o 75 per cento.
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto se non è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Scuola
• Superiori: dal 18 gennaio 2021, rientro in classe per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
• Infanzia, elementari e medie: l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
Attività commerciali
• APERTE le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate FESTIVE E PREFESTIVE sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• consentito l’asporto, con divieto di consumo nelle adiacenze, fino alle 18:00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25 ) e fino alle 22 per i ristoranti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
• sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Sport, palestre, piscine
• è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
• SOSPESE le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Teatri, cinema, spettacoli
• SOSPESI gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Musei, Biblioteche
• il servizio di apertura al pubblico dei MUSEI e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sale da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Convegni e congressi
• SOSPESI i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
• l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
• le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Sale giochi
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
In allegato: Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 22 gennaio 2021
PER APPROFONDIRE FAQ del Governo
“Nuovo Coronavirus”: EMILIA-ROMAGNA. ZONA ARANCIONE.
Da Lunedì 11 gennaio torna in vigore la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico e all’andamento dei contagi, in zone ROSSA, ARACIONE o GIALLA.
L’Emilia-Romagna sulla base di questo indicatori è stata classificata ZONA ARANCIONE.
Riepiloghiamo le principali misure a cui tutti dobbiamo attenerci.
TUTELA PERSONALE
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, anche all’aperto se non è garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
L’obbligo non è previsto per: bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO
OBBLIGO DI MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO (2 metri in caso di attività sportiva).
LAVARE E/O IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI e SANIFICARE LE SUPERFICI DI CONTATTO COMUNE (nei luoghi di lavoro e nei locali adibiti al commercio).
Chi ha la febbre superiore 37,5°, chi è sottoposto a isolamento fiduciario o a misure di quarantena non può uscire dal proprio alloggio.
SPOSTAMENTI
Dalle 5 alle 22 ci si può muovere liberamente all’interno del proprio territorio comunale. Per spostarsi in altri comuni e dalle 22 alle 5, durante l’orario di coprifuoco, dentro il proprio comune, ci si potrà muovere solo per motivi consentiti (lavoro, necessità o salute), mediante autodichiarazione.
ISTRUZIONE
Nelle scuole superiori a ripresa dell’attività didattica in presenza è rinviata al 25 gennaio (Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 3 dell'8 gennaio 2021).
Materne, elementari e medie svolgono l’attività in presenza.
RISTORAZIONE
Ristoranti e altre attività di ristorazione sono APERTI PER LA VENDITA DA ASPORTO, dalle 5 alle 22, E PER LA CONSEGNA A DOMICILIO, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
COMMERCIO
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, quindi i negozi sono normalmente aperti.
Nelle giornate festive e prefestive chiusi i negozi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Il mercato settimanale del sabato si svolge regolarmente.
ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA
È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva solo nell’ambito del proprio Comune.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nel Decreto del Ministro dello sport, è sospeso. È però consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
UFFICI e SERVIZI PUBBLICI
Gli uffici comunali continuano ad essere aperti con ricevimento solo su appuntamento.
La biblioteca comunale garantisce il servizio di prestito librario su appuntamento.
CULTURA, EVENTI, CERIMONIE e RIUNIONI
Il servizio di apertura al pubblico dei musei è sospeso.
Le manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come ad esempio i cosiddetti mercatini, sono vietate.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento.
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza solo se non è possibile lo svolgimento a distanza e nel rispetto delle regole sull’uso dei dispositivi protezione individuale e del distanziamento interpersonale.
Ordinanza del Ministro Speranza
“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 2 n. 3 dell’8 gennaio 2021.
Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell’8 gennaio 2021, vengono prorogate fino al termine dello stato di emergenza sanitaria le limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5.
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 dell’8 gennaio 2021, ordina che su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino la sola didattica a distanza per tutti gli studenti, ferma restando la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le disposizioni dell’Ordinanza si applicano dall’11 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021.
In allegato: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.2 dell’8 gennaio 2021
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.3 dell’8 gennaio 2021
“Nuovo Coronavirus”: Decreto Legge n.1 del 5 gennaio in vigore dal 7 al 15 gennaio 2021. E' stato approvato un decreto-legge che introduce le principali misure in vigore dal prossimo 7 gennaio e fino al 15 gennaio.
Divieto di circolare tra regioni o province autonome, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “ZONA ARANCIONE”. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Nei territori inseriti nella “ZONA ROSSA”, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, sarà a partire dal prossimo 11 gennaio.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Per informazioni, Sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Nuovo Coronavirus”: Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, nuove restrizioni anti Covid durante le festività DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2021. Il nuovo decreto legge del Governo contiene le disposizioni di emergenza per le giornate che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio. Con il nuovo Decreto Legge L’Italia sarà in Zona Rossa per dieci giorni e quattro giorni in Zona Arancione.
LE DISPOSIZIONI 21 DICEMBRE - 6 GENNAIO
OBBLIGATORIA la mascherina al chiuso e all’aperto in presenza dio altre persone.
OBBLIGATORIO il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone.
Tra il 21 dicembre e il 6 gennaio è VIETATO OGNI SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
Rimane anche il DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA LE ORE 22 E LE 5.
21-22-23 dicembre:
SPOSTAMENTI: Ci si può spostare tra comuni rimanendo nella propria regione.
COMMERCIO: Negozi aperti fino alle ore 21
RISTORAZIONE: Ristoranti e bar aperti fino alle ore 18. Consentito l’ASPORTO fino alle 22. CONSEGNA A DOMICILIO sempre.
24-25-26-27-31 dicembre, 1-2-3-5-6 gennaio TUTTA ITALIA È ZONA ROSSA:
SPOSTAMENTI: Si può uscire dalla propria residenza solo per lavoro, emergenze sanitarie, necessità (è compresa l’assistenza a anziani e l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità).
VISITE, PRANZI: Si possono RICEVERE 2 PERSONE, non importa se parenti o amici (figli minori di 14 anni degli ospiti e disabili non autosufficienti non rientrano nel conto). Gli spostamenti verso le abitazioni private sono consentiti una sola volta al giorno, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione.
SPORT E TEMPO LIBERO: Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale.
COMMERCIO: APERTI Negozi alimentari, beni prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri, lavanderie. CHIUSI gli altri.
RISTORAZIONE: Consentito l’ASPORTO fino alle 22. CONSEGNA A DOMICILIO sempre.
28-29-30 dicembre, 4 gennaio TUTTA ITALIA È ZONA ARANCIONE:
SPOSTAMENTI: Ci si può spostare all’interno del proprio comune senza bisogno di giustificazione, fuori comune solo per lavoro, emergenze sanitarie, necessità. Chi abita in un comune con meno di 5mila persone può spostarsi in altro comune fino a 30km di distanza ma NON nel capoluogo di provincia.
COMMERCIO: Negozi: aperti fino alle ore 21
RISTORAZIONE: Consentito l’ASPORTO fino alle 22. CONSEGNA A DOMICILIO sempre.
In allegato: Decreto Legge n.172 del 18 dicembre 2020
Autodichiarazione
Slide del Governo
Per approfondimenti: SITO del Governo (in aggiornamento costante)
“Nuovo Coronavirus”: per avere le risposte alle domande più frequenti in tema di Covid 19: Link alla pagina del sito dell'Azienda USL.
Domande e risposte sul Covid 19 Azienda USL
“Nuovo Coronavirus”: Emilia Romagna in Zona GIALLA.
lIlministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia che si è tenuta il 4 dicembre. Le Ordinanze saranno in vigore da domenica 6 dicembre. La Regione Emilia Romagna torna in zona GIALLA.
Di seguito la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:
Area/Zona GIALLA: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
Area/Zona ARANCIONE: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
Area/Zona ROSSA: Abruzzo
REGOLE PRINCIPALI DA RISPETTARE: in zona gialla è consentito spostarsi dalla 5 alle 22 senza dover giustificare gli spostamenti. Confermato il divieto dalle 22 alle 5 del giorno successivo, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (per le quali occorre l’autodichiarazione prevista).
DIDATTICA A DISTANZA al 100% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado – il ritorno delle LEZIONI IN PRESENZA, al 75%, è previsto nel Dpcm dal 7 gennaio - e Università;
BAR E RISTORANTI, pub, gelaterie e pasticcerie servizi di ristorazione, – aperti dalle 5 alle 18, con l’asporto consentito fino alle 22.
NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE SONO CHIUSI gli esercizi commerciali all’interno dei CENTRI COMMERCIALI e dei mercati, sempre in base al Decreto governativo, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole
RESTANO SOSPESI gli spettacoli e le mostre aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, musei; sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, STOP alle attività di palestre e centri benessere;
SMART WORKING per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel pubblico impiego;
MASCHERINA: obbligo di indossarla al chiuso (escluso abitazioni private) e all'aperto a eccezione dei casi in cui, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Esonerati dall’obbligo di mascherina: chi sta svolgendo attività sportiva; bambini sotto i 6 anni e soggetti con patologie o disabilità.
LE NORME VANNO INTEGRATE CON LE MISURE DEL NUOVO DPCM del 3 dicembre, il così detto decreto “Natale”: misure specifiche per le vacanze natalizie, valide sull’intero territorio nazionale, oltre a una forte raccomandazione a non invitare nelle proprie case persone non conviventi per pranzi, cene e altre attività conviviali.
SPOSTAMENTI: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, spostarsi tra regioni e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1^ gennaio 2021, è vietato anche ogni spostamento tra comuni, anche nelle zone GIALLE, fatti salvi motivi di lavoro, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case in altra regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1^ gennaio 2021, anche di quelle in altro comune.
VIETATI GLI SPOSTAMENTI dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1^ gennaio 2021, a parte quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute.
QUARANTENA PER CHI ARRIVA O RIENTRA DALL’ESTERO: dal 21 dicembre al 6 gennaio chi arriva o rientra dall’estero dovrà presentare al momento dell’imbarco l’attestazione di test molecolare o antigenico con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, o sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
IMPIANTI SCIISTICI restano chiusi fino al 7 gennaio 2021, potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
BIBLIOTECHE E ARCHIVI: consentita l’offerta di servizi su prenotazione.
CONVEGNI, CONVEGNI, EVENTI solo con modalità a distanza.
TRASPORTI PUBBLICI: a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
CASHBACK:
dall’ 8 fino al 31 dicembre si effettuerà un rimborso del 10% fino a un MASSIMO DI 150 EURO per gli acquisti effettuati con Bancomat, Carta di credito e sistemi di pagamento contactless. Per sostenere il commercio LOCALE e di VICINATO, ha valore su ogni acquisto (anche alimentari e medicinali). Tale misura NON VALE PER GLI ACQUISTI ONLINE. il rimborso vale per ogni carta utilizzata e quindi può essere CUMULATIVO per i membri di un NUCLEO FAMIGLIARE.
Per approfondire le Ordinanze
"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.
Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 3 dicembre (atto e allegati nel sito del governo) contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 4 dicembre 2020, illustrate in conferenza stampa.
L'obiettivo è ridurre le occasioni di assembramento per le festività natalizie, che gli esperti ritengono ad alto rischio di contagio.
Sintesi delle principali misure.
Si conferma il sistema delle 3 aree di rischio, con ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio: sono infatti vietati gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case anche le raggiungere le seconde case salve comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio sono anche VIETATI gli spostamenti tra i Comuni anche in zona GIALLA.
Resta il divieto di uscita notturna, in tutto il territorio nazionale, dalle ore 22 alle 5 con estensione, nella notte di San Silvestro, il 31 dicembre , dalle 22 fino alle 7 del mattino.
Viene CONSENTITO spostarsi per motivi di lavoro, salute o necessità come l'assistenza a persone non autosufficienti, per raggiungere la propria RESIDENZA, domicilio la casa in cui si abita con continuità o periodicità.
Prevista la QUARANTENA OBBLIGTORIA per chi rientra dall'estero (tra il 21 dicembre e il 6 gennaio) e per chi arriva in Italia.
Gli impianti sciistici resteranno CHIUSI fino al 6 gennaio.
Dal 7 gennaio sii dispone il RITORNO in classe “Didattica in presenza” al 75% per gli studenti delle superiori.
BAR E RISTORANTI:
in zona GIALLA aperti dalle 5 alle 18 anche nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021. Ogni tavolo potrà ospitare massimo 4 persone. Dopo le 18 è VIETATO consumare cibi o bevande nei locali o per strada.
In zona ARANCIONE o ROSSA posso restare aperti dalle 5 alle 22 per l'asporto.
La CONSEGNA A DOMICILIO è sempre CONSENTITA.
PRANZI, CENE e VEGLIONI in casa, con famigliari, parenti e amici. Non possono essere posti DIVIETI ma viene fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone non conviventi È una cautela necessaria.
ALBERGHI:
sono APERTI in tutta Italia con il DIVIETO IL 31 dicembre di organizzare VEGLIONI e feste.
Dalle ore 18 del 31 dicembre e fino alle ore 7 del 1 gennaio, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive viene consentita solo con servizio in camera.
NEGOZI:
dal 4 dicembre AL 6 gennaio i negozi potranno restare APERTI fino alle 21, a eccezione delle zone rosse.
Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei FESTIVI e PREFESTIVI nei CENTRI COMMERCIALI sono aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, sanitari e vivai.
TRASPORTI PUBBLICI: a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
RESTANO CHIUSI: cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, musei, mostre.
BIBLIOTECHE E ARCHIVI: consentita l’offerta di servizi su prenotazione.
PALESTRE, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali: sospese le attività tranne che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
CONVEGNI, congressi e altri EVENTI solo con modalità a distanza.
MASCHERINA: obbligo di indossarla al chiuso (escluso abitazioni private) e all'aperto a eccezione dei casi in cui, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Esonerati dall’obbligo di mascherina: chi sta svolgendo attività sportiva; bambini sotto i 6 anni e soggetti con patologie o disabilità.
CASHBACK:
dall’ 8 fino al 31 dicembre si effettuerà un rimborso del 10% fino a un MASSIMO DI 150 EURO per gli acquisti effettuati con Bancomat, Carta di credito e sistemi di pagamento contactless.
Per sostenere il commercio LOCALE e di VICINATO, ha valore su ogni acquisto (anche alimentari e medicinali).
Tale misura NON VALE PER GLI ACQUISTI ONLINE. il rimborso vale per ogni carta utilizzata e quindi può essere CUMULATIVO per i membri di un NUCLEO FAMIGLIARE.
Per ATTIVARE il CASHBACK: (sito del governo)
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020
Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020
“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 223 del 27 novembre 2020.
Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 223 del 27 novembre 2020 rimangono in vigore le MISURE e le limitazioni previste dal DPCM del 3 novembre scorso per le ZONE ARANCIONI e vengono adottate nuove disposizioni in vigore da SABATO 28 novembre al 3 dicembre:
In sintesi: i NEGOZI DI VICINATO sono riaperti la domenica. Riparte la corsistica in presenza, solo in forma individuale, e le lezioni di educazione fisica, purchè all’aperto, per le scuole elementari e medie.
REGOLE GENERALI
Confermato anche l’obbligo - sempre - dell’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si trovino nella stessa incompatibilità.
Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.
COMMERCIO:
i NEGOZI DI VICINATO possono APRIRE anche la domenica.
L’accesso agli ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI resta consentito ad UNA SOLA PERSONA per nucleo famigliare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
Le MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, (fino a 2.500 mq nei comuni con più di 10mila abitanti e fino a 1.500 mq in quelli con meno di 10 mila abitanti), potranno riaprire nei fine settimana.
Le GRANDI STRUTTURE DI VENDITA continueranno a rimanere chiuse nei festivi e prefestivi, così come i centri e i parchi commerciali.
Nei giorni festivi e prefestivi, gli ESERCIZI COMMERCIALI insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali restano chiusi al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole.
Le GRANDI STRUTTURE DI VENDITA fuori dai centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali restano chiuse al pubblico nei festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi e edicole.
Rimane SEMPRE CONSENTITA e fortemente raccomandata, la VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO.
TEMPO LIBERO / ARIA APERTA / SPORT
Confermato anche il DIVIETO DI CONSUMAZIONE di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico.
È VIETATO lo svolgimento di SAGRE E FIERE di qualunque genere e di altri analoghi eventi.
Rimane VIETATO LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI degli Hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.
* È CONSENTITA l’ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ALL’APERTO, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, NEL RISPETTO della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA e di almeno un metro per ogni altra attività, in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate.
SCUOLA / FORMAZIONE
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) restano SOSPESE LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA AL CHIUSO, MENTRE SI POTRANNO TENERE ALL’APERTO. Sospensione confermata per le lezioni di canto e per quelle di strumenti a fiato.
LA CORSISTICA di ogni tipo, organizzata da soggetti sia pubblici che privati (come il Centro culturale Anzolese) SI PUÒ SVOLGERE IN PRESENZA MA SOLO IN FORMA INDIVIDUALE, mentre per quella collettiva permane unicamente la possibilità di ricorrere alla modalità a distanza.
In allegato: Ordinanza n. 223 del Presidente della Giunta Regionale del 27 novembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco n. 58 del 26 ottobre 2020; piano dei Mercati sul territorio Anzolese ai sensi del punto A.4 dell’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020.
Nell’Ordinanza del Sindaco n. 58 del 26 novembre 2020, da sabato 28 novembre 2020 sono consentiti sul territorio di Anzola Dell’Emilia i mercati:
Mercato del sabato a merceologia esclusiva – settore alimentare e non alimentare ad Anzola dell’Emilia in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe.
Mercatino Sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva-settore alimentare ad Anzola Emilia frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta Biagi.
Per approfondimenti consultare l’Ordinanza.
In allegato: Ordinanza del Sindaco n. 58 del 26 novembre 2020
"Nuovo Coronavirus”: Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 218 del 20 novembre 2020.
L’Ordinanza n.218 del 20 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale ha modificato la precedente Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020, le misure previste sono valide per l’intero territorio regionale fino al 27 novembre.
In allegato: Ordinanza n. 218 del Presidente della Giunta Regionale del 20 novembre 2020
"Nuovo Coronavirus: Emilia Romagna Zona Arancione.
Il Ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che dal 15 novembre (per 2 settimane) porta in zona arancione l’Emilia-Romagna, condizione di “elevata gravità”.
Le misure previste per le ZONE ARANCIONI vanno ad integrarsi con quelle dell’ORDINANZA REGIONALE, valida già dal 14 novembre, e con quelle del DPCM del 4 novembre.
Queste le NUOVE MISURE in vigore:
• Sono VIETATI gli SPOSTAMENTI FUORI REGIONE e DA UN COMUNE ALL’ALTRO salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e necessità.
• RISTORAZIONE sono sospese 7 giorni su 7 le attività di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, etc. RESTA CONSENTITA la sola vendita da asporto, dalle 5 alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario.
MISURE GIÀ PREVISTE CHE RESTANO IN VIGORE:
• COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5.
• MASCHERINE OBBLIGATORIE SEMPRE. Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio.
• DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, salvo misure più restrittive.
• Nei negozi di generi alimentari accesso consentito ad una sola persona per nucleo familiare.
• Stop ai mercati all’aperto.
• Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi e nei festivi.
• Nei giorni festivi divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, FATTA ECCEZIONE per le Farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
• Didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori
• Scuole: sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato.
• Trasporto pubblico con capienza ridotta al 50%.
• Chiusi cinema, teatri, musei, mostre, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.
• Sospese attività di sale bingo, sale scommesse e slot machine anche in bar e tabaccherie.
- Attività sportiva consentita nelle aree verdi, rurali e periferiche. No nei centri storici e nelle aree affollate.
L’attività motoria all’aperto deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
In allegato: Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020
modello di autodichiarazione per gli spostamenti
quesiti e risposte dalla Prefettura di Bologna del 16 novembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020.
Con l’Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020, in vigore dal 14 novembre fino al 3 dicembre, la Regione Emilia Romagna integra le misure previste a livello nazionale dal Dpcm del 4 novembre:
-Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.
-Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.
-Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.
-Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare
Negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
-Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.
ANCHE IL MERCATO DEL SABATO DI ANZOLA VIENE SOSPESO IN OTTEMPERANZA DELL’ORDINANZA.
-Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.
-Consegne a domicilio: la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
-Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.
In allegato: Ordinanza n. 216 del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 213 della Regione Emilia Romagna del 5 novembre 2020.
L'Ordinanza, n° 213 del 5 novembre 2020 della Regione Emilia-Romagna, revoca l’ Ordinanza n. 208 della Regione Emilia Romagna che disponeva la chiusura il sabato e la domenica - dal 1° e fino al 24 novembre - delle grandi strutture di vendita e dei negozi non alimentari all'interno dei centri commerciali in tutta la provincia di Piacenza.
In allegato: Ordinanza n. 213 del Presidente della Giunta Regionale del 5 novembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
MISURE VALIDE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020
Il DPCM divide le regioni in 3 zone, aggiornamento al 29 Novembre:
Zona Gialla (di consistente gravità): LAZIO, LIGURIA, MOLISE, SARDEGNA, SICILIA, VENETO.
Zona Arancione (scenario 3 di elevata gravità): BASILICATA, CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, UMBRIA.
Zona Rossa (scenario 4 di massima gravità): ABRUZZO, CAMPANIA, PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, TOSCANA, VALLE D’AOSTA.
MISURE NAZIONALI VALIDE SEMPRE E OVIUNQUE
**** COPRIFUOCO: Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE.
È FORTEMENTE RACCOMANDATO, per la restante parte della giornata, di NON SPOSTARSI, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
I Sindaci possono disporre chiusure di strade, piazze o altri luoghi per rischio assembramento.
**** MASCHERINE E PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto dove non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esclusi dai predetti obblighi: chi fa attività sportiva /i bambini di età inferiore ai sei anni / i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
**** SCUOLA
Didattica a distanza al 100% nelle Scuole superiori, tranne per le attività di laboratorio o per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Didattica in presenza per Scuola dell’infanzia, elementari e medie con obbligo di mascherina, tranne per i bambini sotto i 6 anni;
**** BAR E RISTORAZIONE
Aperti dalle 5,00 alle 18,00. Servizio con ASPORTO fino alle 22.00.
Sempre consentita l’attività di CONSEGNA A DOMICILIO.
**** NEGOZI
Chiusura dei Centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. (Aperti i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole al loro interno);
**** BAMBINI E RAGAZZI
L'accesso ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
**** ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale.
Sono sospese attività di palestre, piscine, centri benessere e termali.
**** CULTURA E TEMPO LIBERO
Chiusi musei, teatri, cinema, mostre, parchi archeologici e servizi al pubblico delle biblioteche e degli archivi.
**** TRASPORTI
I mezzi di trasporto pubblico possono essere utilizzati fino adì una capienza massima del 50% di quella normalmente prevista.
**** RELIGIONE
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
**** SANITÀ E ASSISTENZA
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
ULTERIORI MISURE E INDICAZIONI
REGIONI IN ZONA ARANCIONE
* divieto di entrata e di uscita dalla regione, sempre ad eccezione dei motivi di salute, di lavoro o di estrema necessità, giustificati con autocertificazione. Consentito lo spostamento da e verso la scuola ed il rientro verso il domicilio o la residenza;
* divieto di qualsiasi spostamento dal proprio Comune di residenza, di domicilio o di abitazione, tranne per i soliti motivi (salute, lavoro, scuola, comprovata necessità o servizi non usufruibili o non disponibili nel proprio municipio);
* chiusura di tutte le attività di ristorazione, compresi bar, gelaterie o pasticcerie, tranne per mense e catering. Consentita l'asporto fino alle 22 e senza limiti di orario la consegna a domicilio.
REGIONI IN ZONA ROSSA
* divieto di entrata e di uscita dalla regione;
* divieto di spostamento all’interno della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
* chiusura dei negozi di vendita al dettaglio, tranne alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole;
* chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consentita la consegna a domicilio;
* sospensione di tutte le attività sportive anche all’aperto. Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e con l’obbligo di indossare la mascherina. Consentita anche l’attività sportiva esclusivamente individuale e solo all’aperto;
* didattica a distanza nelle scuole dalla seconda media in poi. Restano, quindi, le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle elementari e nella prima media, con obbligo di mascherina tranne per i bambini fino a 6 anni.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco n: 54 del 31 ottobre 2020; Emergenza Epidemiologica da Covid – 19, Misure per il contrasto ed il contenimento del contagio.
Nell’Ordinanza del Sindaco n. 54 del 31 ottobre viene prorogata fino al 31 gennaio 2021 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico solo su appuntamento.
Il divieto di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al Regolamento perla concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola sino al 31 gennaio 2021.
Tramite la società Virgilio viene mantenuta l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali e agli utenti si ordina di mantenere l’uso della mascherina e il distanziamento fisico di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando forme di assembramento.
Viene autorizzata la celebrazione dei matrimoni nel divieto di assembramento, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro e con l’uso di mascherina e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi sposi, testimoni, officianti e personale comunale).
Viene autorizzato l’utilizzo del bagno pubblico presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale.
Viene confermata la chiusura del bagno pubblico presso il Parco Fantazzini.
In allegato: Ordinanza del Sindaco n:54 del 31 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 208 del 30 ottobre 2020 della Regione Emilia Romagna.
L'Ordinanza, n° 208 del 30 ottobre 2020 della Regione Emilia-Romagna, dispone la chiusura il sabato e la domenica - dal 1° e fino al 24 novembre - delle grandi strutture di vendita e dei negozi non alimentari all'interno dei centri commerciali in tutta la provincia di Piacenza per evitare uno sproporzionato afflusso, con conseguente rischio di assembramenti, a fronte della chiusura degli stessi esercizi presenti in Lombardia.
La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle librerie, alle tabaccherie e alle rivendite di generi di monopolio e di giornali e riviste.
In allegato: Ordinanza n. 208 del Presidente della Giunta Regionale del 30 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n. 205 del 26 ottobre 2020.
Con Ordinanza n. 205 del 26 ottobre, in vigore dal 27 ottobre al 24 novembre, la Regione recepisce il D.P.C.M del 24 ottobre che prevede il 75% di lezioni alle superiori con didattica a distanza.
Anche in Emilia-Romagna, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione tra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi per non meno del 75% delle attività. Viene garantito il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità. Entro due giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, le istituzioni scolastiche definiscono in autonomia le modalità di attuazione della didattica a distanza. L'orario di ingresso alle lezioni verrà definito dopo l' incontro del Coordinamento regionale e locale sulla scuola, definito dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico in corso.
Viene fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina in aula all'interno di tutte le classi della scuola primaria di secondo grado (elementari) e della scuola secondaria di primo grado (medie) e secondo grado (superiori).
Formazione professionale: garantita l'attività laboratoriale.
Nella formazione professionale, per garantire l'erogazione delle attività pratiche e laboratoriali, possono proseguire in presenza i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) approvati dalla Regione e realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati.
Le attività teoriche possono svolgersi ricorrendo alla didattica digitale integrata modulando riformulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni e delle alunne. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli Enti di formazione professionale accreditati, fatte salve le attività di stage/tirocinio curricolare.
Viene altresì raccomandato l'utilizzo della mascherina all'interno delle classi.
Test sierologici rapidi in Farmacia.
I test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid, vengono estesi agli studenti dei percorsi di IeFP, al personale scolastico delle scuole, di ogni ordine e grado, e dei servizi educativi 0-3 anni, al personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP, oltre che ai nonni degli studenti che, pur non conviventi, partecipano all'accudimento degli stessi.
Ai soggetti, beneficiari su base volontaria, si applicano le modalità già previste dall'accordo con le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate.
In allegato: Ordinanza n. 205 del Presidente della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, a partire dal 26 ottobre, entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 24 novembre 2020.
In sintesi:
MASCHERINE e COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi. Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sarebbe raccomandato “non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. E’ imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
SPOSTAMENTI
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
ORDINANZE DI CHIUSURA
Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00.
PARCHI DI DIVERTIMENTO.
Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
BAMBINI E RAGAZZI
L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
COMPETIZIONI SPORTIVE
Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.
PALESTRE E PISCINE
Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
SALE GIOCHI
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.
CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI
Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
SALE DA BALLO
Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
FESTE
Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
SAGRE E FIERE
Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza.
CONVEGNI
Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
CERIMONIE PUBBLICHE
Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.
Viene raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
LUOGHI DI CULTO
Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MUSEI E BIBLIOTECHE
Consentito l’accesso ai musei e alle biblioteche con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.
SCUOLE
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
E’ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.
Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
UNIVERSITA’
Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.
CONCORSI PUBBLICI
Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Sono fatte salve le procedure in corso, quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico e quelle già bandite che si dotino del suddetto protocollo.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
E' sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e alle condizioni indicate.
SERVIZI ALLA PERSONA
Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
STRUTTURE RICETTIVE
Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
Circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno sul Dpcm del 24 Ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n. 202 del 23 ottobre 2020.
L'Ordinanza regionale n. 202 del 23 ottobre, in vigore fino al 31 gennaio 2021, chiarisce le modalità per completare le selezioni aperte da enti pubblici in Emilia-Romagna. Si prevede che ii concorsi pubblici già avviati si potranno portare a termine con le prove orali svolte online da remoto, anche per non escludere candidati eventualmente in isolamento preventivo o, se positivi, in quarantena. Nel caso di concorsi già banditi per i quali si debbano ancora svolgere nuove prove selettive o scritte, potranno essere realizzate in presenza in assoluta sicurezza nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore.
Dunque, le procedure concorsuali pubbliche in essere possono proseguire in questa difficile fase epidemiologica, anche attraverso percorsi digitali a distanza.
In allegato: Ordinanza n. 202 del Presidente della Giunta Regionale del 23 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, a partire dal 19 ottobre, entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 13 novembre 2020.
In sintesi:
BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
STOP A SAGRE E FESTE
Sospensione di fiere e sagre locali ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale ed internazionale.
SALE BALLO E DISCOTECHE
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
CONGRESSI E CONVEGNI
Sono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
CASA
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
SPORT
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati sono consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio dello Sport.
SCUOLE E ISTRUZIONE
Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
TRASPORTO PUBBLICO E LOCALE
Confermata la capienza del trasporto pubblico locale all’80%. Uso dei bus turistici per potenziare i ttrasporti. Favorire il migliore scaglionamento degli ingressi giornaliseri nelle Scuole e nelle Università attraverso il raccordo tra i Dirigenti Scolastici e le agenzie di Trasporto Pubblico.
SALE GIOCO E BINGO
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
POTERI DEI SINDACI
I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
MASCHERINE
Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all'aperto. È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020
Allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020
Regione Emilia Romagna Nota di precisazione relativa alle attività di ristorazione da DPCM del 18 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus" : Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 195 del 17 ottobre.
Con l'Ordinanza regionale n. 195 del 17 ottobre vengono date disposizioni relative all' attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione di cui alla lettera ee) dell’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 13-10-2020, sono da considerarsi consentite solo dalle 06,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo e solo dalle ore 06,00 sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo. La vendita per asporto di alimenti e bevande al pubblico e la ristorazione con asporto sono da considerarsi consentite senza limiti orari, ma è vietata la consumazione di tali prodotti sul posto o nelle adiacenze di dette attività dopo le ore 21,00 e fino alle 06,00 del giorno seguente.
In allegato: Ordinanza n.195 del Presidente della Giunta Regionale del 17 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus":Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 193 del 14 ottobre.
Con l'Ordinanza regionale n. 193 vengono
introdotte nuove disposizioni in ordine alla presenza del pubblico a spettacoli e ad eventi sportivi.
si prende atto delle nuove disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 che consente l’ingresso del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da altri Organismi Internazionali o Federazioni, a condizione che il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, a dotarsi di un proprio protocollo di sicurezza;
In particolare, dovrà essere previsto:
l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’uso della mascherina;
il divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi;
la vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento;
la registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti;
la pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti;
il divieto di introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;
il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;
uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito;
la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali;
di continuare a consentire l’accesso del pubblico a tutte le partite di Basket e di Volley riferite ai campionati di serie A1 e alle partite di rilevanza internazionale, nel limite del 15% della capienza anche in deroga al numero massimo dei 200 spettatori, a condizione che il soggetto gestore: si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione e attuazione, dei protocollI;
– Conservare per almeno 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;
di continuare a consentire l’accesso del pubblico per gli spettacoli non all’aperto, nella misura e secondo le disposizioni definite con le “linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo”;
di dare atto che dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, per gli spettacoli all’aperto vige il limite massimo di 1000 spettatori;
le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;
In allegato: Ordinanza n.193 del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, a partire dal 14 ottobre, entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 13 novembre 2020.
In sintesi:
Mascherine
OBBLIGATORIO sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
Non sono obbligati a indossare la mascherina chi fa sport, i runner, chi fa jogging, i bambini sotto i sei anni e chi soffre di patologie incompatibili con l’uso della mascherina.
Obbligatorio avere la mascherina per chi passeggia nel parco.
Casa
Forte raccomandazione nell'evitare di ricevere in casa più di 6 familiari o amici con cui non si conviva per cene o feste;
Raccomandazione ad indossare in casa la mascherina in presenza di amici o parenti non conviventi.
Scuola
Vietate le gite scolastiche e i progetti di scambio e gemellaggio;
Consentite le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
Si alle lezioni in presenza per le scuole superiori.
Sport
VIETATI gli sport amatoriali di contatto (calcetto, basket, ecc...), ivi comprese tutte le gare e competizioni connesse.
Consentiti gli sport di contatto solo per le società professionistiche;
Possono continuare le proprie attività tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni e al Comitato paraolimpico, comprese le palestre, che dovranno continuare a rispettare i protocolli fissati dalle rispettive federazioni.
È permessa la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori» all’aperto e 200 al chiuso. Rimane l’obbligo per i responsabili degli impianti di far rispettare le distanze di sicurezza e di misurare la temperatura all’ingresso.
Bar e Ristoranti
Chiusura delle attività alle ore 24;
Dopo le ore 21 divieto di consumare in piedi, verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli al chiuso o all'aperto.
Permesso come in passato ogni servizio di asporto, purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.
Concerti e Cinema
Gli spettacoli all’aperto non subiscono variazioni rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare restano invariati i limiti di 200 persone per gli eventi al chiuso e di 1.000 all’aperto, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.
Discoteche e Feste
Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo;
Vietate tutte le feste private al chiuso o all'aperto.
Fiere e Cerimonie
Concesse fiere e congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.
Le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni ai funerali per esempio, sono concesse con la partecipazione di massimo 30 persone.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020. Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020
: proroga dello stato di emergenza e misure di contrasto al contagio da Covid 19.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".
In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il decreto introduce, anche, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell’App Immuni.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti del Decreto.
Utilizzo mascherine
Il Decreto introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Deroghe alle Regioni
Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una “intesa” con il ministro della Salute.
Proroga del Dpcm del 7 settembre 2020
Nelle more dell’adozione di un nuovo Dpcm successivo all’introduzione delle nuove norme, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.
Proroga delle disposizioni già in vigore
Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.
App Immuni
Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
In allegato: Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020
Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n.183 del 2 ottobre.
Con l'Ordinanza/Decreto regionale n. 183 vengono attuate disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi della Legabasket serie A e della Superlega Volley serie A, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate e dalle linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi.
In allegato: Ordinanza n.183 del Presidente della Giunta Regionale del 2 ottobre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.178 del 24 settembre.
Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.181 del 25 settembre.
Con l'Ordinanza regionale n. 178 vengono attuate disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi fino a 1.000 persone negli stadi e al 25% della capienza nei palazzetti, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate e dalle linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi.
Con l'Ordinanza regionale n. 181 vengono date ulteriori disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico.
In allegato: Ordinanza n.178 del Presidente della Giunta Regionale del 24 settembre 2020
Ordinanza n.181 del Presidente della Giunta Regionale del 25 settembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.175 del 18 settembre.
Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.176 del 21 settembre
Con l'Ordinanza regionale n. 175 vengono stabilite modalità per la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma, entro i limiti dei 1000 spettatori nel pieno rispetto delle disposizioni dettate e dalle linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi.
Con l'Ordinanza regionale n. 176 vengono date le disposizioni in merito alla presenza del pubblico al mondiale di ciclismo su strada 2020, garantendo tutte le misure organizzative atte ad evitare assembramenti durante l'accesso e il deflusso del pubblico all'impianto e durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione ai punti di ristoro e ai servizi igienici.
In allegato: Ordinanza n.175 del Presidente della Giunta Regionale del 18 settembre 2020
Ordinanza n.176 del Presidente della Giunta Regionale del 21 settembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.166 del 7 settembre.
Con l'Ordinanza regionale n. 166 vengono approvate le nuove linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo. Le presenti indicazioni si applicano a cinema, circhi e spettacoli dal vivo, comprese le prove.
Se nei locali, o nelle aree all’aperto, che ospitano cinema, circhi e spettacoli dal vivo si svolgono ulteriori attività complementari, le presenti indicazioni vanno integrate con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, quali ad esempio quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
In allegato: Ordinanza n.166 del Presidente della Giunta Regionale del 7 settembre 2020.
"Nuovo Coronavirus": Dpcm del 7 settembre 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, proroga al 7 ottobre 2020 le misure di contenimento nazionali contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco n: 47 del 7 settembre 2020
Nell’Ordinanza del Sindaco n. 47 del 7 settembre viene prorogato fino al 31 ottobre 2020 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento,
saranno adeguate le operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali,
entro il 31 ottobre 2020 sarà predisposto un piano di lavoro dei dipendenti e di erogazione dei servizi che potrà prevedere, ove ritenuto necessario, la flessibilità dell'orario di lavoro (rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale) e l’applicazione del lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità,
l’attuazione nel più breve tempo possibile, ad integrazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate nell’Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi per l’emergenza Sanitaria COVID-19, le ulteriori azioni indicate dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3 del 2020 e dal Protocollo Quadro sottoscritto il 24 luglio 2020,
il divieto di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia” sino al 31.10.2020, fatta salva la possibilità di utilizzo delle sale per attività, eventi e /o iniziative istituzionali o di privati in collaborazione o con il patrocinio del Comune,
alla società Virgilio Srl, di mantenere la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l’uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento,
viene autorizzata la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale),
la riapertura dei bagni pubblici presenti presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale.
In allegato: Ordinanza del Sindaco n:47 del 7 settembre 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza Regionale n.161 del 25 agosto 2020.
L' Ordinanza regionale n. 161 dispone per i residenti o domiciliati in Regione che rientrano in Emilia-Romagna da Grecia, Croazia, Malta e Spagna, oltre al vigente obbligo di informare del proprio arrivo i competenti uffici dei Dipartimenti di Sanità Pubblica della USL di residenza, anche attraverso la piattaforma: http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero, per essere sottoposti entro 48 ore al tampone, l'obbligo, per tutto il periodo intercorrente dall'arrivo all'esito, di osservare in modo scrupoloso le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 19 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, procedendo all'isolamento fiduciario solo ad esito positivo. Nel medesimo provvedimento si prevede una deroga al numero massimo di spettatori previsti per la Supercoppa di basket, con pubblico presente fino al 25% della capienza massima degli impianti. Gli ingressi saranno scaglionati in diversi orari a seconda della posizione.
Previsti controllo della temperatura corporea all'accesso e mascherina obbligatoria.
In allegato: Ordinanza n.161 del Presidente della Giunta Regionale del 25 agosto 2020
"Nuovo Coronavirus". Dal Sito di AUSL: è’possibile effettuare ilTest sierologico e tampone: come accedere e come avere il risultato: https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-08-26.4855218413
E’ possibile effettuare i Test sierologici per il personale scolastico: sono aperte le prenotazioni per chi non ha il Medico di base. Disponibile l'autocertificazione da presentare: https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-08-25.9420732471
Rientri dalla Sardegna. Raccomandata l’esecuzione del tampone ai bolognesi: https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-08-24.7031505787
"Nuovo Coronavirus": GIOVANI E COVID 19 - Indagine sierologica 18-40 anni
MARTEDÌ 1 e MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2020
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
alle NOTTTI DI CABIRIA (via Santi/via Calari - Anzola Emilia)
sarà possibile effettuare il test sierologico cromatografico gratuito per i residenti di età tra 18 e 40 anni.
PRENOTA A QUESTO LINK
https://www.timify.com/it-it/profile/dsp-auslbologna/?v=4
I posti a disposizione sono 491 .
Tutti i prenotati saranno avvisati con un promemoria 24 ore prima dell'esecuzione.
L'accesso alla struttura sarà consentito solo ai prenotati, con mascherina indossata, previa presentazione di un documento di riconoscimento.
Come avviene l'accesso alla struttura:
Il cittadino che ha ricevuto il promemoria accede alla struttura nell'orario indicato, percorrendo il vialetto di via Calari, viene riconosciuto con un documento di riconoscimento, effettua il test sierologico rapido ed esce dalla struttura nei pressi di via Santi.
Al momento dell'esame sarà rilasciato un tagliando con le indicazioni per poter scaricare il proprio referto dal "Portale Referti online",che sarà disponibile dopo qualche ora sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.
Una iniziativa del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna con la collaborazione della Microbiologia del Sant'Orsola e del Comune di Anzola dell'Emilia.
"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 160 della Regione Emilia Romagna del 14 agosto 2020, Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020.
Il Decreto n.160 del Presidente della Regione del 14 agosto, ha modificato le linee guida regionali per discoteche (pdf, 162.14 KB), prevedendo un numero massimo di persone non superiore al 50% della capienza massima normalmente autorizzata e ll’obbligo di indossare sempre la mascherina, anche durante il ballo. Il Decreto prevede la chiusura immediata del locale, senza alcun rimando ad ulteriori pratiche amministrative, se viene accertato dagli organi di vigilanza il mancato rispetto delle norme fissate.
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto, vieta di ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico. Prevede, inoltre, l'uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari), dalle ore 18 alle ore 6.
In allegato: Decreto n. 160 del Presidente della Giunta Regionale del 14 agosto 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto n. 159 della Regione Emilia Romagna del 12 agosto 2020, Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020.
Il Decreto n. 159 del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 agosto, introduce, per le assistenti familiari che rientrano al lavoro provenendo da paesi extra Schengen e da Romania o Bulgaria, l’obbligo di autodichiararsi al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni e dell’esecuzione dei tamponi.
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto, introduce, dal 13 agosto al 7 settembre, l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, per tutte le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna.
In allegato: Decreto n. 159 del Presidente della Giunta Regionale del 12 agosto 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020
"Nuovo Coronavirus": DPCM del 7 agosto 2020, Decreto/Ordinanza n. 157 del 7 agosto 2020 della Regione Emilia Romagna.
Nel DPCM del 7 agosto vengono prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 7 Agosto 2020, fissa il limite di 1000 spettatori per gli eventi sportivi all'aperto e 200 per quelli indoor, definisce il distanziamento, i posti assegnati e le norme di sicurezza negli impianti. Inoltre, dal1 settembre è consentita la ripresa delle attività dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.
In allegato: DPCM del 7 agosto 2020
Ordinanza n.157 del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge N. 83 del 30 luglio 2020, Decreto/Ordinanza n.156 della Regione Emilia Romagna del 4 agosto 2020.
Il Decreto/Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 4 agosto ha introdotto modificheai protocolli relativi alle piscine e alle attività di acconciature ed estetica.
Il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato la validità del DPCM del 14 luglio nelle more dell’adozione di un nuovo DPCM.
In allegato:
Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020
Ordinanza n. 156 del Presidente della Giunta Regionale del 4 agosto 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 151 del 24 luglio della Regione Emilia Romagna.
L’ Ordinanza n. 151 del 24 luglio del Presidente della Giunta Regionale definisce la modalità univoca di misurare il distanziamento di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19; il metro di distanziamento va misurato con la distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati, ovvero da bocca a bocca. Questo in ogni contesto, sia in spazi al chiuso che all’aperto. Il provvedimento ridetermina anche il numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose, dato dalle sedute che garantiscono il distanziamento, ma in ogni caso nel limite massimo di 350 persone.
In allegato: Ordinanza n.151 del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio
"Nuovo Coronavirus": Dpcm del 14 luglio 2020.
Il Dpcm 14 luglio 2020 proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020
"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n.148 del 17 luglio.
L' Ordinanza regionale consente dal 18 luglio 2020 le pratiche sportive, anche di contatto, se le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva hanno emanato protocolli di sicurezza, da seguire sia per gli eventi organizzati sia per attività svolte da non tesserati.
In allegato: Ordinanza n.148 del Presidente della Giunta Regionale del 17 luglio
"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 144 del 13 luglio della Regione Emilia Romagna.
L’ Ordinanza n. 144 del 13 luglio del Presidente della Giunta Regionale dispone, a partire dal 14 luglio 2020, tamponi per tutti i lavoratori della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone per chi arriva dai Paesi extra Schengen. Più controlli per garantire il rispetto dell'isolamento fiduciario, autodichiarazione per le visite in ospedale e nelle strutture per anziani e disabili.
In allegato: Ordinanza n. 144 del Presidente della Giunta Regionale del 13 Luglio
"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 137 del 3 luglio della Regione Emilia Romagna.
L’Ordinanza ha aggiornato dal 4 luglio le disposizioni in merito agli spostamenti in auto, vacanze di gruppo per ragazzi tra i 3 e i 17 anni, giochi di carte e quotidiani nei bar, uso delle saune. Ha adottato infine le linee guida per gli eventi fieristici a partire dal 15 luglio.
In allegato: Ordinanza n. 137 del Presidente della Giunta Regionale del 3 Luglio
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 119 e 120 del 25 giugno della Regione Emilia Romagna.
L'Ordinanza n. 119 detta le disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti: priorità a famiglie e attività economiche in difficoltà post Covid.
L'Ordinanza n. 120 in tema di trasporti, dispone che dal 26 giugno i posti a sedere su bus e treni regionali e locali possono essere occupati al 100%. Resta obbligatorio l'uso della mascherina a bordo.
In allegato:
Ordinanza n. 119 del Presidente della Giunta Regionale del 25 giugno
Ordinanza n. 120 del Presidente della Giunta Regionale del 25 giugno
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 113 della Regione Emilia Romagna del 17 giugno: Linee guida per Centri diurni per gli anziani, visite didattiche e turistiche... Modifica di alcuni Protocolli regionali. Aggiornamento.
La Regione ha adottato le linee guida per la riapertura, dal 22 giugno, dei Centri diurni per anziani e per l'accesso di nuovi ospiti nelle strutture per anziani e disabili.
Dal 22 giugno potranno ripartire anche le visite didattiche e turistiche nelle aree naturali protette.
Il provvedimento contiene anche il protocollo, con le misure per la sicurezza, per le sale giochi, sale bingo e sale scommesse, la cui ripresa è prevista dal 19 giugno.
Inoltre, l'atto modifica alcuni punti di protocolli regionali adottati con precedenti ordinanze su negozi al dettaglio, mercati e strutture alberghiere e ricettive.
Sul sito della Regione Emilia Romagna potete prendere visione di tutti i Protocolli di sicurezza e linee guida: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza
In allegato: Ordinanza n. 113 del Presidente della Giunta Regionale del 17 giugno 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 111 della Regione Emilia Romagna del 15 giugno: attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni.Aggiornamento.
Dal 22 giugno 2020, sono consentite le attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni secondo le disposizioni dettate dal “Protocollo regionale per avvio di attività estive specificamente dedicate a bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi di età”.
In allegato: Ordinanza n. 111 del Presidente della Giunta Regionale del 15 giugno 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 109 della Regione Emilia Romagna del 12 giugno: ripresa delle attività di Sagre e Manifestazioni Fieristiche, attività di sale giochi e parchi giochi, discoteche, accesso dei visitatori alle Strutture residenziali, altro… Aggiornamento.
Dal 15 giugno vengono consentite le attività di sagre e manifestazioni fieristiche secondo precise disposizioni.
Sempre dal 15 giugno sono consentite le attività di sale giochi e aree giochi per bambini secondo le disposizioni.
Dal 19 giugno sono consentite le attività delle discoteche secondo disposizioni.
Vengono adottate indicazioni per l’accesso dei visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani o disabili.
Modifica dei protocolli regionali alle precedenti ordinanze relative ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande, strutture recettive e altri esercizi aperti al pubblico.
Parziale modifica ed integrazioni delle linee guida per il cinema, circhi e spettacoli dal vivo.
Vengono consentiti corsi con strumenti a fiato secondo le disposizioni.
Prendere visione del testo completo dell’Ordinanza per approfondire.
In allegato: Ordinanza n. 109 del Presidente della Giunta Regionale del 12 giugno 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 98 della Regione Emilia Romagna del 6 giugno. Ripresa attività di formazione, cinema, circhi, teatri, set cinematografici, congressi, convegni, prove di concorso, attività di scuole guida. Aggiornamento.
Dal 8 giugno è consentito riprendere da parte di soggetti pubblici e privati attività di formazione. E’ consentito lo svolgimento delle prove degli spettacoli dal vivo all’interno di teatri nel rispetto delle disposizioni.
Dal 15 giugno sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo”.
Sono consentiti congressi, convegni secondo le disposizioni.
Si possono svolgere le prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni.
Possono riprendere le attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni.
In allegato: Ordinanza n.98 del Presidente della Giunta Regionale del 6 giugno 2020
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 95 della Regione Emilia Romagna del 1 giugno. Protocollo dei Centri Estivi recepito dalla Regione. Aggiornamento.
I Centri estivi della nostra regione sono destinati alla fascia di età 3-17. Il protocollo è stato recepito con il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna (n. 95 del 1° giugno 2020). Le attività dei centri si svolgeranno preferibilmente all’aperto, in piccoli gruppi. Per la sicurezza di bambini, ragazzi, educatori e familiari, gli ingressi saranno scaglionati e regolati da triage. Gli ambienti e i materiali al loro interno saranno soggetti a procedure di frequente pulizia e disinfezione scrupolosamente definite.
In allegato: Ordinanza n. 95 del Presidente della Giunta Regionale del 1 giugno 2020
"Nuovo Coronavirus" – Ordinanza Sindacale n. 44 del 29 maggio 2020 Aggiornamento
Con l’Ordinanza Sindacale n. 44 del 2020 sono state adottate misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano di continuare ad intervenire rapidamente in alcuni ambiti operativi, al fine di preservare l’erogazione dei servizi essenziali, delle attività indifferibili nonché consentire e agevolare la ripresa delle attività, mediante il ripristino graduale dell’operatività, in linea con le recenti disposizioni del Governo che hanno introdotto la cosiddetta “fase 2”. Si ordina:
la proroga sino al 31 agosto 2020 l’apertura degli uffici comunali al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento e di confermare la riapertura della biblioteca comunale per l’attività di prestito e restituzione su appuntamento, garantendo all’atto della consegna e riconsegna dei libri, l’uso della mascherina e della distanza fisica di un metro. In ottemperanza alle indicazioni operative della Regione, la quarantena dei libri restituiti passa da 3 a 5 giorni;
ai Direttori di Area di continuare a garantire la continuità dei servizi e le attività indifferibili, nonché i servizi a supporto della ripresa delle attività, dando atto che le sotto indicate attività sono indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune.
Prendere visione dell’Ordinanza per approfondire le attività indifferibili dei settori.
Si ordina:
l’interdizione degli impianti sportivi a libera fruizione interni ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi pubblici per le attività sportive di gruppo/squadra, fatta salva la possibilità di utilizzo per attività organizzate nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti;
- alla società Virgilio srl, di mantenere la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l’uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;
- di mantenere la riapertura dei parchi pubblici e delle aree sportive a libero accesso, al solo fine di svolgere attività motoria e sportiva individuale nelle modalità disciplinate dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.
Si autorizza:
la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale)
- la fruizione delle aree giochi presenti nelle aree verdi e l’utilizzo delle attrezzature ludiche nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con obbligo da parte dell’utilizzatore dell’uso della mascherina e della igienizzazione delle mani prima e dopo l'attività.
- la fruizione delle aree di sgambamento cani alla presenza di non più di 4 (quattro) persone contemporaneamente, nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento fisico di almeno un metro e con uso della mascherina.
- la riapertura dei bagni pubblici presenti presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale;
- l’accesso agli orti comunali con le seguenti prescrizioni: accesso all'orto del solo titolare della concessione secondo la turnazione esposta all'ingresso e obbligo dell'uso della mascherina nelle parti comuni, obbligo da parte dell’utilizzatore dell'igienizzazione delle mani prima e dopo l'attività;
- la ripresa delle attività corsistiche e lo svolgimento di iniziative spettacolari ed eventi in forma statica nelle modalità definite dalle ordinanze regionali e dai protocolli di sicurezza relativi;
- la ripresa delle attività sportive nelle modalità definite dalle ordinanze regionali e dai protocolli di sicurezza relativi;
Si dispone:
- la sospensione delle attività dei Centri Sociali Ricreativi Anziani del territorio (a titolo esemplificativo gioco carte, giochi di gruppo, biliardo, ballo, corsi, etc) consentendo l’attività di bar e di asporto nel rispetto del protocollo regionale relativo agli “esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività di asporto e consumo sul posto, e le attività spettacolari in forma statica nel rispetto delle ordinanze regionali e dei relativi protocolli di sicurezza, anche utilizzando gli spazi esterni ai centri stessi;
- la conferma della chiusura del bagno pubblico presente presso il parco Fantazzini del Capoluogo.
In allegato: Ordinanza Sindacale n. 44 del 29 maggio 2020
"Nuovo Coronavirus" – I Protocolli delle attività sportive e sociali che sono riprese: protocolli regionali per lo sport, centri estivi, linee guida per il volontariato. Aggiornamento
Il Protocolli regionali per la ripresa delle palestre, piscine, campi da gioco. Lo sport rappresenta un settore molto importante, al centro della vita delle nostre comunità.
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/sport-ripartenza-in-sicurezza
Protocollo regionale per i centri estivi servizio indispensabile per la nostra comunità:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/centri-estivi
Linee guida per il volontariato, un pilastro per il nostro paese:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/linee-guida-per-il-volontariato
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 40 del 21 maggio: Riapertura dei Mercati sul territorio di Anzola dell’Emilia dal 23 maggio.
Nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, (allegato 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020), attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, sono CONSENTITI, sul territorio di Anzola dell’Emilia, i MERCATI:
Mercatino sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva- settore alimentare - ad Anzola dell’Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi;
Mercato del sabato a merceologia esclusiva - settore alimentare e non alimentare - ad Anzola dell’Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe.
E’ fatto obbligo l’utilizzo dei guanti “uso e getta” nelle attività di acquisto el’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
In allegato: Ordinanza Sindacale n. 40 del 21 maggio con Planimetrie dei mercati
"Nuovo Coronavirus": Delibera Giunta Comunale n. 58 del 14 maggio 2020 –Agevolazioni a sostegno della ripresa delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Aggiornamento.
Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 14 maggio sono state deliberate delle agevolazioni a sostegno della ripresa delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e più specificatamente di consentire, a titolo non oneroso e fino al 31 ottobre 2020, (per agevolare il rapporto tra clienti e fornitore, garantendo al contempo la necessaria capacità ricettiva dell’esercizio, ridotta dall’imposto distanziamento interpersonale, e nel rispetto della normativa del Codice della Strada), alle attività di vendita al dettaglio in sede fissa di esporre presso l’area esterna all’esercizio commerciale i prodotti e le merci oggetto della propria attività; - alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar-ristoranti di ampliare, dove già esistenti o di installare dehors allestiti con sedie e tavoli, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio, con o senza delimitazioni laterali, presso l’area esterna ai suddetti pubblici esercizi di somministrazione.
In allegato: Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 14 maggio
"Nuovo Coronavirus": Fase 2
Il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e i DPCM del 17 e del 18 maggio 2020 hanno aggiornato le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese a decorrere da lunedì 18 maggio.
In Emilia-Romagna le misure sono integrate dall'Ordinanza n. 82 del 17 maggio del Presidente della Giunta Regionale del Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.84 del 21 maggio 2020 e Ordinanza n.87 del Presidente della Giunta Regionale del 25 maggio 2020
SPOSTAMENTI
La circolazione all'interno dei confini della Regione Emilia-Romagna è libera e non è più necessaria l'autocertificazione
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti fuori Regione o all'estero, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; in questi casi è ancora richiesta l'autocertificazione, disponibile nella sezione dedicata del Ministero dell'Interno
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e per chi è in quarantena precauzionale
Rimane sempre d'obbligo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale:
di almeno 2 metri per l’attività sportiva
di almeno 1 metro per ogni altra attività
Resta inoltre vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
MASCHERINE
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
L'ordinanza regionale del 16 maggio conferma l’uso obbligatorio della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
RISTORAZIONE E BAR
Può riprendere l'attività di ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale ristorazione , tra cui:
la distanza di almeno un metro tra i clienti, sia al banco che al tavolo
la disponibilità di prodotti igienizzanti, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici
l'accesso preferibilmente tramite prenotazione
la disinfezione delle superfici al termine di ogni servizio al tavolo
I clienti devono indossare la mascherina quando non consumano o non sono seduti al tavolo.
Resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
STRUTTURE RICETTIVE
Può riprendere l'attività di alberghi e agriturismi in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale strutture recettive alberghiere, in particolare
la distanza di almeno un metro tra le persone in tutte le aree comuni, favorendo la differenziazione dei percorsi all'interno
la disinfezione prima e dopo l'uso di ogni oggetto fornito all'ospite
la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina.
Anche per campeggi e villaggi turistici è consentita la riapertura nel rispetto del protocollo regionale strutture recettive all’aria aperta .
ACCONCIATURE, ESTETICA, TATUAGGI
Può riprendere l'attività di parrucchieri, barbieri, centri estetici, centri tatuatori e piercing in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale benessere e protocollo artigianato .
NEGOZI E COMMERCIO AL DETTAGLIO
Possono riprendere le attività commerciali al dettaglio, a condizione che venga rispettata la distanza tra le persone di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal protocollo regionale commercio .
In allegato: Decreto Legge n. 33 del 16 maggio
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 21 maggio 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 25 maggio 2020
Protocollo regionale ristorazione
Protocollo regionale strutture recettive alberghiere
Protocollo regionale strutture recettive all'aria aperta
Protocollo regionale benessere
Protocollo regionale artigianato
Protocollo regionale commercio
Dpcm del 17 maggio 2020
Allegati al Dpcm del 17 maggio 2020
Dpcm del 18 maggio modifiche al Dpcm del 17 maggio
"Nuovo Coronavirus":Riconsegna dei tesserini della stagione venatoria 2019/2020 Aggiornamento 11 maggio
Il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, all’art. 37, ha aggiornato i termini di cui all'art. 103, comma 1, differendoli di ulteriori 30 giorni.
Ne consegue che il tesserino può essere riconsegnato, senza l'applicazione di sanzioni, entro il 22 giugno prossimo.
In allegato: Lettera della RER sulla riconsegna dei tesserini venatori.
“Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 75 della Regione Emilia Romagna del 6 maggio:PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE E ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE. Aggiornamento.
GLI SPOSTAMENTI per ragioni di NECESSITÀ (tra cui fare la SPESA), LAVORO o motivi di SALUTE POSSONO AVVENIRE IN AMBITO REGIONALE.
GLI SPOSTAMENTI, per fare visita ai congiunti - così come definito dal DPCM e dalle FAQ - per raggiungere seconde case, camper e roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà con rientro in giornata POSSONO AVVENIRE IN AMBITO REGIONALE anche INSIEME A PERSONE CONVIVENTI (coniugi, figli partner).
Così come potranno avvenire in AMBITO REGIONALE gli spostamenti per SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione), sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
L'ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE è permessa in strutture e circoli sportivi purché in spazi all’aperto e senza contatto fra gli atleti (quindi ok il tennis all'aperto) ma senza uso degli spogliatoi e altri spazi chiusi comuni.
Ammesse anche le attività sportive acquatiche individuali, con l’accesso agli specchi d’acqua che potrà avvenire secondo modalità fissate dalle singole amministrazioni comunali.
Per QUALSIASI spostamento da casa è necessaria SEMPRE l'autocertificazione e un documento di riconoscimento.
In allegato: Ordinanza n. 75 del Presidente della Giunta Regionale del 6 maggio
Autocertificazione FASE 2
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza Sindacale 38/2020 del 5 maggio:APERTURA MERCATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI. Aggiornamento.
Con la nuova Ordinanza Sindacale n. 8/2020 SI ORDINA che dal 5 maggio 2020 nel rispetto delle prescrizioni anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, SIANO CONSENTITI sul territorio di Anzola dell’Emilia, esclusivamente i MERCATI a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli, secondo le risultanze indicate nelle allegate planimetrie, di seguito indicati:
Mercatino sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva- settore alimentare - ad Anzola dell’Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi (consta di 5 posteggi del settore alimentare non assegnati in concessione);
Mercato del sabato a merceologia esclusiva - settore alimentare – e posteggi destinati alla vendita di prodotti agricoli, ad Anzola dell’Emilia (BO) in Piazza Berlinguer, lati adiacenti l’edificio del Municipio ( consta di 5 posteggi del settore alimentare assegnati in concessione, (quello destinato agli “spuntisti” è stato soppresso per mancanza di idoneo spazio) oltre che 5 posteggi destinati ai produttori agricoli non assegnati in concessione) e che gli stessi siano disciplinati come segue:
Ogni area mercatale ovvero ogni postazione di esercizio ambulante sia dotata di perimetro recintato con transenne poste ad almeno tre metri dal limite frontale del banco e separato rispetto alle altre postazioni laterali con nastro colorato;
Ad ogni esercente è affidato il presidio della proprio posteggio e la regolamentazione dell’accesso all’area delimitata fronte banco in numero di clienti non superiore ad uno.
In prossimità degli accessi deve essere riportato un cartello che impone l’ingresso alla zona fronte banco a non più di una persona e che ricorda l’obbligo di mantenere la distanza minima di un metro tra gli avventori eventualmente in attesa del proprio turno.
Venga indicato con nastro adesivo colorato collocato a pavimento il limite da mantenere da parte dell’avventore rispetto al fronte del banco (metri uno)
Si impone l’uso della mascherina agli avventori in attesa e di mascherina e guanti agli acquirenti anche se il luogo è aperto; Permane, per quanto applicabile, la regolamentazione dei mercati.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti.
In allegato: Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 5 maggio
"Nuovo Coronavirus": il Decreto del Sindaco 9/2020 del 30 aprile proroga al 30 maggio della chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e del ricevimento del pubblico su appuntamento. Aggiornamento.
Con il nuovo Decreto Sindacale, per contrastare il diffondersi del contagio del Nuovo Coronavirus Covid – 19, vengono prorogate alla data del 30 maggio 2020 le disposizione previste nei decreti sindacali n. 5 del 10.03.2020 e n. 6 del 13.03.202°: Momentanea chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e ricevimento del pubblico su appuntamento.
In allegato:
Decreto Sindacale n. 9/2020 del 30 aprile
"Nuovo Coronavirus": Scheda informativa sui Provvedimenti ad Anzola e tutte le misure. Dal 4 maggio. Aggiornamento 1 maggio
In allegato:
Scheda informativa Comune di Anzola dal 4 maggio
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 74 della Regione Emilia Romagna del 30 aprile.Aggiornamento.
La nuova Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Emilia Romagna prevede a partire da lunedì 4 maggio, misure che si applicheranno su tutto il territorio regionale compresa la Provincia di Piacenza. In sintesi:
mascherine obbligatorie in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Possibilità di raggiungere le seconde case per le attività di manutenzione, Possibilità di praticare allenamento e attività motoria e sportiva all’aperto, solo in forma individuale. Riapertura di parchi e giardini ( non le spiagge), biblioteche (per la sola attività di prestito, non di consultazione) e cimiteri.
L’atto definisce anche le modalità di organizzazione del trasporto pubblico locale, per far fronte alla riapertura di parte delle attività produttive, garantendo sempre la sicurezza sanitaria.
Restano le norme sul distanziamento sociale, così come gli spostamenti per lavoro, salute e comprovata urgenza definiti nel Decreto governativo. Fare la spesa sarà consentito in ambito provinciale, così come sarà consentita la visita ai “congiunti” in quello regionale.
Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.
Seconde case, camper, roulotte: da lunedì 4 maggio sarà possibile raggiungere le seconde case, camper e roulotte di proprietà per compiere le necessarie attività di manutenzione. Un’opportunità che si affianca a quella già concessa per imbarcazioni e velivoli di proprietà. Anche in questo caso ci si potrà spostare solo nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abitazione.
In ambito provinciale, è concesso l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture
Riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i SINDACI potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro.
Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Viene invece confermato il DIVIETO di accesso a SPIAGGE e arenili, sia in concessione che liberi, compresa la battigia.
Viene CONSENTITA l’attività motoria e sportiva all’aperto come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Anche in questo caso, però, solo in ambito provinciale, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro negli altri casi.
Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paraolimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.
Cimiteri
Anche i cimiteri potranno riaprire e saranno le Amministrazioni Comunali a dettare orari e modalità di accesso.
Biblioteche
Per la sola attività di prestito (non dunque di consultazione),l’ordinanza consente la riapertura delle biblioteche.Consegna e restituzione dei volumi dovranno essere organizzate in sicurezza, in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio.
Trasporto pubblico
Dal 4 maggio, i servizi di trasporto pubblico – su ferro e gomma - dovranno tenere conto della accresciuta domanda di mobilità, legata alla riapertura di parte delle attività produttive. In particolare, l’offerta del servizio ferroviario regionale dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quella attuata fino al 3 maggio, attestandosi su un valore del 60% rispetto ai servizi effettuati nel periodo pre-emergenza.
La rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e su gomma verrà costantemente monitorata per garantire adeguati livelli di servizio.
Allo stesso tempo, le società di trasporto dovranno predisporre adeguate misure per la sicurezza sanitaria, attuando procedure di sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto - almeno una volta al giorno. Dovranno essere adottate misure di nformazione per i passeggeri sul comportamento cui attenersi e misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale. I passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e chi scende e saranno adottati accorgimenti per la separazione della postazione di guida.
Sugli autobus sarà sospesa l'emissione di biglietti a bordo. Sarà incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service.
APPENA POSSIBILE VERRA’ PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO SULLE MISURE IN VIGORE NEL NOSTRO COMUNE ALLA LUCE DI TUTTI I NUOVI PROVVEDIMENTI.
In allegato:
Ordinanza n. 74 del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile
"Nuovo Coronavirus": PROROGA al 31 luglio dei BONUS SGATE, buoni sociali. Aggiornamento del 30 aprile.
Si informano tutti i referenti a vario titolo coinvolti che con Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha esteso la proroga dei termini per il rinnovo dei bonus sociali (luce, gas, acqua). In particolare, in considerazione delle difficoltà logistiche che il perdurare delle misure restrittive disposte dal Governo per il contenimento della pandemia introduce per quanti devono presentare domanda di rinnovo dei bonus, l'Autorità ha esteso il differimento dei termini anche a coloro che avrebbero dovuto rinnovare i bonus entro il mese di maggio, cioé i titolari di bonus in scadenza al 30 giugno 2020. Pertanto a tutti i cittadini che avrebbero dovuto presentare domanda di rinnovo entro il 31 Marzo, il 30 Aprile e il 31 Maggio 2020, è consentito provvedere al rinnovo entro il 31 Luglio 2020.Il Sistema provvederà, in questi casi, ad assegnare un periodo di agevolazione in continuità al precedente. Resta invariata la durata complessiva di 12 mesi dei bonus, così come le altre disposizioni. di cui alla Delibera 76/2020 del 18 marzo u.s.
"Nuovo Coronavirus": Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile Aggiornamento
Con il nuovo DPCM del 26 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha annunciato le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 per la cosidetta FASE DUE. Sono misure in vigore dal 4 al 17 maggio (spostamenti, attività commerciali, trasporti…) in sostituzione del Dpcm del 10 aprile (ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2 commi 7, 9, 11 che si applicano dal 27 aprile comulativamente alle disposizioni del 10 aprile)
In particolare saranno consentiti gli spostamenti non solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ma anche per incontrare congiunti (SOLO ALL’INTERNO DELLA STESSA REGIONE) purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Ci saranno inoltre novità per l’accesso a parchi e giardini pubblici (no assembramenti e distanza di un metro) e per le attività motorie all’aria aperta
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile
"Nuovo Coronavirus": Nuova Ordinanza della RER del 24 aprile Aggiornamento.
La nuova Ordinanza n. 833 della Regione Emilia Romagna del 24 aprile prevede che, da lunedì 27 aprile che oltre a prevedere lo stop alle misure ulteriormente restrittive nella provincia Rimini e a Medicina (Bo), dispone, in tutta la regione, il via libera alla vendita cibo da asporto (solo tramite ritiro dietro prenotazione on line o telefonica) e ad attività di toelettatura animali da compagnia.
L’atto prevede anche un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4,5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico.
In allegato: Ordinanza n. 833 del Presidente della Giunta Regionale del 24 aprile
"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco 37/2020 del 22 aprile proroga al 3 maggio il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica presso i mercati. Aggiornamento del 22 aprile
Con ordinanza del Sindaco 37/20202 del 22 aprile per attuare le misure di contenimento del contagio da Covid – 19, viene prorogata fino al 03 maggio 2020 compreso il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del Sabato ad Anzola dell’Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe, e nel mercatino sperimentale del mercoledì ad Anzola dell’Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E.Biagi.
In allegato:
Ordinanza del Sindaco 37/2020 del 22 aprile
"Nuovo Coronavirus" : Il Decreto del Sindaco 7/2020 del 21 aprile proroga al 3 maggio della chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e del ricevimento del pubblico su appuntamento. Aggiornamento del 21 aprile
Con il nuovo Decreto Sindacale, per contrastare il diffondersi del contagio del Nuovo Coronavirus Covid – 19, vengono prorogate alla data del 3 maggio 2020 le disposizione previste nei decreti sindacali n. 5 del 10.03.2020 e n. 6 del 13.03.2020; Momentanea chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e ricevimento del pubblico su appuntamento.
In allegato:
Decreto del Sindaco 7/2020 del 21 aprile
Manifesto con riepilogo dei servizi, dei numeri di telefono dei vari settori e delle chiusure attuate
Nuovo Coronavirus Covid – 19 Proroga al 3 maggio delle misure per contenere il contagio. Aggiornamento dell’11 aprile
Il nuovo DPCM firmato il 10 aprile dal premier Giuseppe Conte proroga al 3 maggio 2020 le misure restrittive delle disposizioni dei precedenti Decreti (8-9-11-22 marzo - 1 aprile) e delle Ordinanze ministeriali del 20 e 28 marzo. Il Decreto sospende inoltre le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati e gli allenamenti. Si continueranno invece ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle singole Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 , come modificato dal DM 25 marzo 2020 , ESCLUSE QUELLE ALLEGATE nell'allegato del Nuovo Decreto. Il Decreto consente l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati dal 14 aprile.
Si ricorda che: gli spostamenti su tutto il territorio nazionale sono consentiti esclusivamente per lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. È inoltre vietato lo spostamento, con mezzi pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. I motivi che giustificano lo spostamento possono essere attestati compilando un modulo di autodichiarazione, che le forze dell'ordine addette potranno comunque fornire al momento del controllo.
In allegato:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 2 aprile.
Le misure in vigore prorogate al 13 aprile
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile PROROGA FINO AL 13 APRILE 2020TUTTE LE MISURE GIÀ ADOTTATE con :
ii Dpcm del 25 marzo che integra il Dpcm del 22 marzo integrando l’elenco delle attività commerciali, Ordinanza Ministeriale Salute-Interno del 22 marzo, le Ordinanze regionali del 18 e del 21 marzo riguardanti la chiusura nei giorni festivi dei supermercati e tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, divieto di qualsiasi assembramento con chiusura dei parchi e giardini pubblici. Sospesi giochi e scommesse, Ordinanza del Sindaco del 17 marzo, divieto di accesso e utilizzo di tutte le aree verdi pubbliche e parchi, giardini pubblici e strutture giochi dei bambini, divieto utilizzo delle panchine e bagni pubblici, divieto orti comunali, Ordinanza del Sindaco del 16 marzo chiusura dei cimiteri comunali, DPCM dell'11 marzo: chiuse attività commerciali non essenziali, spostamenti solo per lavoro, salute, necessità, Ordinanza del Sindaco n. 25 del 10 marzo.
Ricordando che #iorestoacasa è la principale misura per il contrasto alla diffusione del contagio, che la distanza di sicurezza interpersonale e il divieto di assembramenti sono elementi fondamentali di profilassi e sicurezza per sé e per gli altri, comunichiamo che In SINTESI sono confermate:
1. LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI PERSONALI che restano consentiti solo per ragioni di LAVORO, SALUTE e NECESSITÀ
2. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NON ESSENZIALI. Resta consentita l’attività di vendita di alimentari, farmacie e parafarmacie, prodotti peer l’igiene della persona, alimenti per animali e altri generi di necessità;
3. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE che possono essere svolte con modalità a distanza;
4. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ SPORTIVE DI QUALUNQUE TIPO E A QUALUNQUE LIVELLO, compresi gli allenamenti anche di atleti professionisti;
5. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI, SPETTACOLARI, AGGREGATIVE;
6. SOSPENSIONE delle funzioni RELIGIOSE e CIVILI;
7. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DI MUSEI, BIBLIOTECHE, CINEMA, TEATRI DISCOTECHE E PUB, CENTRI CULTURALI ED AGGREGATIVI;
8. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI BAR, PIZZERIE E RISTORANTI, anche da asporto.
9. Resta consentita la CONSEGNA A DOMICILIO per gli alimentari, per le attività di ristorazione e per le altre attività consentite, nel rispetto delle norme di igiene e di sicurezza definite. In fondo a questo messaggio viene riportato l’elenco aggiornato delle attività interessate.
GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI per questioni in differibili e ricevono su appuntamento. I numeri di riferimento sono 051.650.2111 per l’URP e lo Stato Civile e 051.650.2167 per contattare i SERVIZI SOCIALI.
È VIETATO L’ACCESSO A:
* PARCHI E GIARDINI / AREE GIOCO E AREE SPORTIVE
* ORTI COMUNALI
* CIMITERI COMUNALI
* AREE DI SGAMBAMENTO CANI
È VIETATO L’USO DI
* PANCHINE E E BAGNI PUBBLICI
* BICICLETTE. PATTINI, SKATE E MONOPATTINI PER MOTIVI LUDICI
L’ATTIVITÀ MOTORIA è consentita SOLO IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE nelle modalità che sono state via via precisate.
SONO CHIUSI AL PUBBLICO:
* IL CENTRO DI RACCOLTA di via Roccanovella.
* IL POLIAMBULATORIO di via XXV Aprile (Per necessità contattare 051.681.3492).
* L’Ufficio della POLIZIA LOCALE del presidio di Anzola perchè gli agenti sono impegnati nei servizi di controllo del territorio. (Per informazioni e urgenze è SEMPRE ATTIVO dalle 07,15 alle 19,00 di TUTTI I GIORNI il numero 051.687.0087.
SONO APERTI AL PUBBLICO:
* L’UFFICIO POSTALE di Anzola di via Bonfiglioli TUTTIM I GIORNI DALLE 8.20 ALLE 13.35.
NON SI SVOLGERANNO I MERCATI SETTIMANALI.
In allegato:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 1 aprile
ATTIVITÀ MOTORIA DEI BAMBINI, SPOSTAMENTI
Riportiamo gli estratti della circolare emessa il- 31 marzo 2020 - dal Ministero dell’Interno.
È CONSENTITO, AD UN SOLO GENITORE, CAMMINARE CON I PROPRI FIGLI MINORI in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, PURCHÉ IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE.
NON È CONSENTITO SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL’APERTO ED ACCEDERE AI PARCHI, ALLE VILLE, ALLE AREE GIOCO E AI GIARDINI PUBBLICI.
L’ATTIVITÀ MOTORIA NON VA INTESA COME EQUIVALENTE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA (jogging).
Sono consentiti SPOSTAMENTI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE GIUSTIFICATI da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO COMUNQUE SOGGETTI AL DIVIETO GENERALE DI ASSEMBRAMENTO E, QUINDI, ALL’OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA DI UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA
Per ulteriori informazioni: https://www.interno.gov.it/it/notizie/attivita-motoria-i-figli-precisazioni-viminale
In allegto:
Circolare del Ministero dell’interno del 31 marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 29 marzo.
PROROGHE: TRIBUTI LOCALI, COSAP, TARIFFA PUNTUALE, REVISIONE VEICOLI, RINNOVO PATENTE, CARTA D’IDENTITA’, MODELLO 730 e altro.
SOSPENSIONE PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI E PROROGA AL 30 GIUGNO.
In questi giorni abbiamo deciso di sospendere i termini di pagamento dei tributi locali fino al 31 maggio. Si tratta di una misura assunta per sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese. Alcuni esempi:
1. chi dovrebbe pagare la Cosap tra pochi giorni potrà farlo il 30 giugno;
2. sono posticipate le rateizzazioni concesse per versamenti, accertamenti o ingiunzioni (chi doveva pagare in 6 rate continuerà a farlo in 6 rate ma la prima sarà a giugno);
3. sulla scadenzatariffa puntuale rifiuti anno 2020 Geovest non emetterà nessuna fattura al 30 giugno (ipotizzando come prima data utile il 30 settembre) tenuto conto del differimento approvazione tariffe al 30 giugno 2020.
Resta inoltre inteso che se entro maggio la situazione non sarà superata, o la ripresa sarà comunque lenta, prorogheremo questa decisione con lo spirito di sostenere l'economia locale e la cittadinanza, al fine di permettere a tutti di guardare il futuro con maggiore fiducia.
Ricordiamo inoltre che l’Amministrazione ha già adottato la misura della sospensione del pagamento dei servizi a domanda individuale non fruiti, sia per quello che riguarda la quota variabile (legata a numero delle effettive presenze) sia per quello che riguarda la quota fissa (somma dovuta indipendentemente dalla frequenza) per tutto il periodo in cui i servizi scolastici e sociali sono sospesi.
Queste le altre proroghe:
Revisione veicolo - per i veicoli la cui revisione è scaduta nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza necessità di effettuare la revisione.
Rinnovo patente- il rinnovo delle patenti di guida scadute nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono posticipate al 31 agosto 2020
Assicurazione auto- si ha tempo fino al 30esimo giorno successivo alla scadenza indicata in polizza per provvedere al rinnovo della copertura assicurativa (attualmente la normativa prevede 15 giorni). Questa disposizione vale solo per le assicurazioni che hanno la rata in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Carta d’identità- tutti i documenti di riconoscimento in scadenza dal 17 marzo in poi mantengono la loro validità fino al £! AGOSTO 2020. Attenzione però NON è prorogata la validità ai fini dell’espatrio la quale rimane quella originaria
Permessi di soggiorno- i permessi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.
Foglio Rosa- CGQ (carte di qualificazione del conducente), CFP (certificati per il trasporto di merci pericolose) e Permesso provvisorio guida- la scadenza di tutti questi documenti è posticipata al 30 giugno 2020
Carichi affidati all’Agente della riscossione: sospensione dei termini di versamento scadenti dal 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020 di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito e ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. E’ previsto il differimento al 31 maggio 2020 anche della rata scaduta al 28 febbraio 2020 relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza al 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”
Modello 730- E’ prorogato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l’invio del modello 730. I conguagli a credito da parte del sostituto d’imposta avverranno nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
In allegato: Delibera n. 41 del 28 marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 28 marzo.
IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA: sospesi i termini dei procedimenti amministrativi. RICONSEGNA TESSERINI VENATORI. PROROGATI I BONUS SGATE
Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Si tratta della sospensione dei termini prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto “Cura Italia”), richiamata nella circolare del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
In base a tali disposizioni, peraltro, viene conservata la validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione della norma, la circolare individua, in particolare, i procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza.
n particolare è stato evidenziato che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giungo 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.
RICONSEGNA TESSERINI VENATORI
In considerazione delle disposizioni presenti nel (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia) la riconsegna dei tesserini venatori, per i quali il termine di legge stabiliva entro il 31 marzo la riconsegna ai Comuni, viene prorogato di 52 giorni ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legge dove viene stabilito che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Per prendere visione del Decreto Legge del 17 marzo n.18 "Cura Italia":
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4247
PROROGATI I BONUS SGATE
Viene disposto il differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei bonus sociali nazionali e la temporanea sospensione dei relativi flussi di comunicazione alla luce delle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Per il periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile, alla luce delle misure restrittive disposte dal Governo per il contenimento della pandemia, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.
Pertanto tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l'ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid-19.
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 25 marzo - nuovo modello di autocertificazione del 26 marzo
Il Governo ha emanato un nuovo Dpcm del 25 marzo che ha aggiornato ulteriormente l'elenco delle attività industriali e commerciali sostituendo l'elenco di cui all'allegato 1del precedente Decreto.
Pertanto l'elenco analitico delle attività aperte è stato modificato anche nella sintesi rielaborata contenuta nel documento allegato.
In allegato:
Dpcm del 25 marzo Ministro dello Sviluppo Economico
Allegato attività essenziali
Nuova Autocertificazione 26 marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 22
Due importanti atti amministrativi emanati dal Governo per far fronte all’aggravarsi delll'emergenza del Nuovo Coronavirus, in vigore fino al 3 aprile sull’intero territorio nazionale:
il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’interno del 22 marzo introduce il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza, e comunque l’impossibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. L'ordinanza È GIÀ IN VIGORE
In allegato: Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’interno del 22 Marzo
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo che prevede su tutto il territorio nazionale la CHIUSURA DI OGNI ATTIVITÀ PRODUTTIVA che non sia strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali,
SONO SOSPESE tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali (indicate nell’ALLEGATO 1 del Decreto) e dei servizi di pubblica utilità,
SONO CONSENTITE le attività legate alle famiglie, tra cui servizi sociali, alberghi e badanti, l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella medico-sanitaria (compresi veterinari) e farmaceutica, i servizi di call center, posta, comunicazione e vigilanza, le attività finanziarie, legali, professionali, scientifiche, tecniche e di manutenzione elettrica e idraulica, e ogni altra attività rilevante per l’economia e la difesa nazionale o per scongiurare il rischio di incidenti;
le attività produttive che sarebbero SOSPESE possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo compresa la spedizione della merce in giacenza e possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
In allegato:
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 21 marzo
Con ordinanza della Regione Emilia-Romagna di oggi, 21 marzo, vengono chiusi nei giorni festivi, dal 22 marzo al 3 aprile, i supermercati e tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. il divieto NON SI APPLICA ALLE EDICOLE.
L’Ordinanza Regionale conferma le disposizioni già adottate con Ordinanza dal Sindaco del 16 marzo: la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali.
In allegato:
Decreto 45 del Presidente della Giunta Regionale del 21 Marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 18 marzo
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha emesso un'ordinanza valida DAL 19 MARZO AL 3 APRILE che conferma e precisa le disposizioni già adottate nell'ordinanza del Sindaco del 17 MARZO 2020.
Resta inteso che per gli aspetti non trattati (uso delle attrezzature sportive e ludiche a libero accesso) valgono le disposizioni DI DIVIETO dell'ordinanza sindacale, mentre per l'accesso alle aree di SGAMBAMENTO CANI l'ordinanza sindacale è superata dalle disposizioni dell'ordinanza regionale di seguito riportate.
1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono CHIUSI AL PUBBLICO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. L’USO DELLA BICICLETTA e lo SPOSTAMENTO A PIEDI sono consentiti esclusivamente per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’ATTIVITÀ MOTORIA (passeggiata per ragioni di salute) o l’USCITA CON L'ANIMALE DA COMPAGNIA per le sue esigenze fisiologiche, si è OBBLIGATI A RESTARE IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE.
2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita SOLO lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali; limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice; NON Ė CONSENTITA nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.
In allegato:
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18 marzo.
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 17 marzo
ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARCHI, AREE VERDI ED UTILIZZO DI BICICLETTE. LIMITAZIONI ALLE AREE DI SGAMBAMENTO. OVVERO: PIÙ ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE REGOLE E MENO ATTENZIONE AL NUMERO DEI CONTAGIATI.
Il Sindaco Giampiero Veronesi ha emesso una nuova ordinanza che riportiamo qui sotto. L'ha accompagnata con un proprio messaggio che ne spiega il senso e chiarisce anche la posizione che ha tenuto in merito a diverse richieste di informazioni che sono giunte in questi giorni.
SI prevede DAL 17 MARZO FINO AL 3 APRILE 2020
il DIVIETO DI ACCESSO E UTILIZZO, a qualunque ora, di tutte le AREE VERDI PUBBLICHE, dei PARCHI e dei GIARDINI PUBBLICI, delle STRUTTURE E DEI GIOCHI PER BAMBINI, degli IMPIANTI SPORTIVI A LIBERA FRUIZIONE su tutto il territorio comunale;
il DIVIETO DI ACCESSO E USO, a qualunque ora, degli ORTI COMUNALI;
che le AREEE DI SGAMBAMENTO CANI vengano utilizzate SOLTANTO DAI PROPRIETARI DI ANIMALI PRIVI DI GIARDINO PRIVATO, con accesso limitato ad un solo proprietario per volta, SENZA FORMARE FILE ALL'ESTERNO;
il DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PANCHINE E DEI BAGNI PUBBLICI;
Il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, su tutto il territorio comunale, per motivi ludici di BICI, PATTTINI, MONOPATTINI, SKATEBOARD E MEZZI SIMILI. Rimane consentito l’uso delle biciclette per recarsi a lavoro, per andare a fare la spesa o le altre ragioni previste nel DPCM 2929 del 11/03/2020.
SI RACCOMANDA
in ogni zona del Comune il PUNTUALE RISPETTO DA PARTE DEI SINGOLI CITTADINI LIMITAZIONI DEGLI SPOSTAMENTI consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p..e alla comminazione delle sanzioni previste dalla legge;
In allegato:
Ordinanza Sindacale del Sindaco Veronesi del 17 marzo.
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 16 marzo
Si comunica che con ORDINANZA SINDACALE da OGGI e FINO AL 3 APRILE è stata disposta la CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di MASSIMO CINQUE PERSONE; con lo stesso provvedimento è stata disposta anche la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività di iniziativa privata connessa ai servizi cimiteriali.
Si ricorda che sempre FINO AL 3 APRILE è sospesa ogni attività negli ORTI COMUNALI e che nonostante le interpretazioni e le disposizioni emanate il principio #IORESTOACASA è la prima regola da seguire perché l’unica misura che può sicuramente contenere la diffusione del contagio.
In allegato:
Ordinanza Sindacale del Sindaco Veronesi del 16 marzo.
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 12 marzo
TRASPORTI
Da oggi 13 marzo 2020 il SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE sarà oggetto di una riprogrammazione dei servizi che garantisca un servizio almeno con cadenza oraria sulle linee principali o nelle ore di punta e bi-orario sulle rimanenti linee e fasce orarie.
Dal sito TRENITALIA:
“A seguito delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del Coronavirus, il programma dei treni regionali è stato rimodulato di intesa con la Regione Emilia Romagna (Ordinanza del 12 marzo) committente del servizio. I treni sono cancellati\sostituiti con bus secondo il seguente programma di servizio.
Attivo call center gratuito 800 89 20 21”
Il SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE su bus (urbano ed extraurbano) verrà effettuato secondo la programmazione prevista nei periodi di vacanza scolastica.
Dal sito di TPER:
“In conseguenza di quanto stabilito dal DPCM del 9 marzo e di concerto con le Agenzie per la Mobilità SRM e AMI, le Istituzioni e la Regione Emilia-Romagna, si informa che a partire da giovedì 12 marzo e fino a nuova disposizione, dal lunedì al sabato, anche nei bacini di Bologna e Ferrara sarà attivo un servizio di trasporto pubblico rimodulato in funzione della minore domanda, in analogia con quanto in essere in altri territori, già precedentemente interessati da misure urgenti di contenimento del contagio.
A Bologna, da giovedì 12 marzo:
Riduzione delle frequenze su alcune linee urbane nella fascia oraria tra le ore 7 e le 20. Le linee interessate dalla riduzione dei transiti sono le urbane 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 59, la navetta C e la linea speciale BLQ Aerobus.
Le seguenti linee sono sospese, in quanto attive di norma nei soli giorni di scuola: 114, 116, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 231, 244, 300, 353, 354, 358, 442, 444, 450, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 689, 850, 851, 903, 904, 905. Sospesa, inoltre, la linea 242.
Sulle restanti linee suburbane ed extraurbane sono sospese le sole corse che nella tabella degli orari al pubblico recano la relativa indicazione di effettuazione nei soli giorni scolastici.
Per le linee a prenotazione Prontobus resta in vigore l’assetto scolastico.
Il servizio di trasporto a chiamata Colbus è sospeso.
La domenica resta in vigore il regolare servizio festivo”
In allegato:
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 12 marzo
Il nuovo DPCM dell' 11 marzo chiude NEGOZI E SERVIZI NON ESSENZIALI al fine di ridurre ulteriormente gli spostamenti e le occasioni di contagio.
È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA EVITARE GLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI E SOPRATTUTTO RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO TRA LE PERSONE.
In questi giorni abbiamo visto anziani, adulti, ragazzi, genitori e bambini, al parco, in piazza, sulla ciclabile, non rispettare tali indicazioni, fare gruppo, giocare insieme, sedere vicini.
RIDUCETE GLI SPOSTAMENTI, I CONTATTI TRA LE PERSONE, GLI ASSEMBRAMENTI. NE VA DELLA SALUTE DI OGNUNO E DI TUTTI.
Carabinieri e Polizia Municipale continueranno ad effettuare controlli ma SENZA LA REPONSABILITÀ DI OGNUNO TUTTO RISCHIA DI DIVENTARE INUTILE.
DAL 12 AL 25 MARZO
SONO CHIUSI i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, piadineria, kebab, etc). RESTA CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 e nell’allegato 2
SONO APERTI: le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Possono essere disposti la riduzione e la soppressione dei servizi di trasporto pubblico locale, nazionale e internazionale, assicurando i servizi minimi essenziali.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda:
• il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
• di incentivare le ferie e i congedi retribuiti;
• di sospendere le attività non indispensabili alla produzione;
• di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, anche con adozione di strumenti di protezione individuale e di incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
• di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
Allegato 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati / Supermercati / Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 - SERVIZI PEER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
In allegato:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo
MODULO di autocertificazione per gli spostamenti
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 11 marzo
Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 10 marzo
Ordinanza n. 25 del Sindaco di Anzola del 10 marzo
Nella nuova ordinanza Regionale le disposizioni (art.1 comma 1 lettera n del Dpcm del 8 marzo) sono estese a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto: Take Away, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere. L'apertura al pubblico da lunedì a venerdì con orario 6.00 - 18.00. Dopo la chiusura al pubblico alle 18.00 sarà possibile la solo consegna a domicilio a casa del cliente, nel rispetto delle norme di tutela dei rapporti interpersonali. Tali attività devono osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi, è comunque sempre consentita la consegna a domicilio. Per i mercati settimanali ordinari e straordinari nel territorio del Comune di Anzola si osserva la sospensione totale, come da ordinanza 25 del Sindaco Veronesi del 10 marzo.
In allegato:
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 10 marzo
Ordinanza n. 25 del Sindaco di Anzola del 10 marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 10 marzo
COSA FARE FINO AL 3 APRILE: VOGLIAMOCI BENE #iorestoacasa
Il nuovo DPCM e l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 9 marzo muovono nella stessa direzione. Per contrastare la diffusione del contagio è necessario limitare gli spostamenti e i contatti tra le persone a quelli minimi necessari. Ci si può muovere per lavoro, per necessità o per motivi di salute. #iorestoacasa è un principio di responsabilità, di sicurezza e di solidarietà che tutti dobbiamo fare nostro.
Non ci si deve muovere per uscire a cena, fare aperitivo, andare al cinema o a trovare gli amici.
Si deve mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
Le attività di bar e ristorazione possono restare aperte dalle 6.00 alle 18.00, mentre saranno garantite le normali aperture dei negozi e dei supermercati, che saranno riforniti regolarmente. Non c’è quindi bisogno di fare scorte.
Nei giorni festivi e nei prefestivi saranno chiusi i centri commerciali e i megastore non alimentari. Sono anche sospesi i mercati settimanali.
Sono sospese le attività didattiche (nidi, scuole di ogni ordine e grado, Università) e quelle culturali aggregative, sportive, ricreative.
Sono chiusi cinema, teatri, musei, biblioteche, archivi, piscine, palestre e centri benessere.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, i campionati.
Sono sospese le competizioni sportive.
Funzioneranno regolarmente i trasporti pubblici.
Ecco di seguito l’elenco delle misure adottate a partire dal funzionamento degli Uffici Comunali.
Siamo nella fase più difficile, dell’emergenza, seguiamo tutti queste indicazioni.
Insieme ce la faremo.
Uffici comunali
Sono funzionanti tutti i servizi on line, gli uffici comunali sono aperti e ricevono su appuntamento per questioni di necessità, urgenti e non differibili.
URP 051.650.2111 - urp@comune.anzoladellemilia.bo.it
TRIBUTI 051.650.2143/2148/2179 - tributi@comune.anzoladellemilia.bo.it
RAGIONERIA 051.650.2151-orianna.bombarda@comune.anzoladellemilia.bo.it
RISCOSSIONI 051.650.2153 - alessandro.carolei@comune.anzoladellemilia.bo.it;
AFFARI GENERALI 051.650.2155 - daniela.buldrini@comune.anzoladellemilia.bo.it;
SERVIZIO SOCIALE 051.650.2167
SERVIZIO SCUOLA 051.650.2115
SUAP E COMMERCIO sportellounico@comune.anzoladellemilia.bo.it
EDILIZIA E URBANISTICA 051.650.2170
martina.ferrari@comune.anzoladellemilia.bo.it
carla.gualandi@comune.anzoladellemilia.bo.it
davide.girotti@comune.anzoladellemilia.bo.it
federica.negrelli@comune.anzoladellemilia.bo.it
urbanistica@comune.anzoladellemilia.bo.it
romolo.sozzi@comune.anzoladellemilia.bo.it
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 051.650.21.66
roberto.mignani@comune.anzoladellemilia.bo.it
llpp@comune.anzoladellemilia.bo.it
Scuole
SONO SOSPESE le attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado - dai Nidi alle Università.
Sport
SONO SOSPESI i campionati e le competizioni, gli allenamenti e ogni altra attività, comprese quelle di palestre private, piscine e centri benessere.
Cultura e tempo libero
SONO CHIUSI i centri culturali, i musei, i cinema, i teatri, le biblioteche. SONO CHIUSI i pub, le discoteche, le sale bingo, le sale scommesse, le sale giochi. SONO SOSPESE le iniziative, le manifestazioni, i convegni e gli spettacoli.
Messe e cerimonie religiose e civili
Sono sospese, incluse quelle nuziali e funebri
Per la mia sicurezza
Devi tenere una distanza dalle persone di almeno 1 metro; devi lavare frequentemente le mani, devi evitare assembramenti di persone.
Se non mi sento bene
Se hai la febbre almeno a 37,5° C, tosse, difficoltà respiratorie: chiama il medico di base, resta a casa e non andare al pronto soccorso.
Posso spostarmi in altri comuni ?
Assolutamente NO. Puoi farlo solo per motivi di lavoro, per inderogabili necessità o per motivi di salute. Devi autocertificare il motivo dello spostamento. Le dichiarazioni false sono sanzionabili.
Chi deve stare in casa
Anziani, persone immunodepresse o con patologie.
Bar e ristoranti, pizzerie, Gelaterie
Possono aprire dalle 6,00 alle 18,00 e hanno l’obbligo di far rispettare la distanza di un metro tra le persone. Dopo le 18.00 si può consegnare cibo a domicilio, evitando la prossimità tra chi consegna e chi riceve.
Farmacie e parafarmacie
sono aperte
Fare la spesa
I negozi e i supermercati sono e saranno aperti e riforniti. Non è necessario fare scorte. Una persona per famiglia a fare la spesa per evitare assembramenti e rispettare la distanza di un metro tra le persone. Le medie e grandi superfici commerciali non alimentari (abbigliamento, giocattoli, elettronica, mobili, etc) e i negozi dei centri commerciali devono restare chiuSi festivi e prefestivi.
mercati settimanali
Sono sospesi (mercoledì a Lavino e sabato ad Anzola)
Trasporti pubblici
I trasporti pubblici sono funzionanti. Sui bus si sale e si scende solo dalle porte centrali e posteriori. Non sono più venduti i biglietti dal conducente. I conducenti di taxi e NCC devono usare mascherine e guanti.
VISITE AI PARENTI e agli amici
Non è uno spostamento necessario. Quindi non è consentito.
ASSISTENZA A persone NON AUTOSUFFICIENTI
È una condizione di necessità e quindi è possibile. Ricordate che gli anziani sono le persone più a rischio. Cercate di proteggerle dal contagio.
Passeggiare con i bambini e i famigliari
Puoi farlo in posti dove non c’è assembramento e mantenendo le distanze (non con i famigliari o con le persone con cui si vive abitualmente).
In allegato:
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo
L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 9 marzo
Locandina valida fino al 3 Aprile
Volantino valido fino al 3 Aprile
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 9 marzo
Le nuove misure in vigore in Emilia-Romagna: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Marzo e Decreto del Presidente della Giunta Regionale con Ordinanza Regionale del 8 Marzo.
Il Presidente del Consiglio, Conte, considerando il carattere diffusivo dell'epidemia del "Nuovo Coronavirus": Covid - 19 che ha evidenziato un notevole incremento di contagi e decessi che hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuzione dei programmi di profilassi, e un'ulteriore rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitaria, ha firmato il nuovo Decreto sulle misure urgenti per il contenimento del Coronavirus su indicazioni del Comitato tecnico scientifico adottato d’intesa con i ministri competenti e sentite le Regioni.
Escono dalla zona rossa i Comuni focolaio dell’epidemia di Lombardia e Veneto.
Si delinea una nuova zona rossa a causa di una maggiore diffusione del virus comprendente la Lombardia e le province emiliano-romagnole di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini, oltre a quelle di Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte e Padova, Treviso, Venezia in Veneto, nelle zone citate avremo misure più restrittive.
Vengono decretate altre misure di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale: sulle altre province dell’Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena.
Le misure contenute nel decreto sono valide da oggi, 8 marzo, al prossimo 3 aprile.
La SOSPENSIONE di nidi, scuole e Università rimane in vigore fino al 15 marzo per le province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.
Una delle misure più importanti è quella di EVITARE LO SPOSTAMENTO delle persone nelle aree soggette a misure più restrittive (zona rossa) VENGONO LIMITATE a comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute.
Il Governo in videoconferenza con le Regioni ha chiarito come NON ESISTONO RESTRIZIONI per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del paese né tra il nostro Paese é gli altri.
Viene GARANTITO IL DIRITTO A LAVORARE per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o necessità.
Sono SOSPESE le aperture dei MUSEI e degli altri luoghi della cultura comprese LE BIBLIOTECHE.
Sono SOSPESE le attività per Pub sale giochi, sale scommesse, sale bingo, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati (con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione).
Con l’Ordinanza Regionale:
VENGONO SOSPESE le attività di PISCINE, PALESTRE, CENTRI RICREATIVI e CENTRI DIURNI in tutta l’Emilia-Romagna. L’Ordinanza evidenzia la volontà di tutelare e proteggere quella parte della popolazione più fragile che oggi frequenta i centri diurni: persone non autosufficienti che trovano in questi servizi un supporto importante , ma che in questo momento rappresentano un rischio troppo alto per la loro salute. Per questo VENGONO SOSPESE le attività dei centri diurni in tutta l’Emilia-Romagna.
Nell'esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti DEVONO INDOSSARE UNA MASCHERINA E GUANTI MONOUSO, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.
La Polizia Municipale e i Carabinieri stanno intensificando i controlli sui pubblici esercizi per il rispetto delle regole contenute nel Dpcm e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, quindi si sollecitano le attività sopra citate ad osservare scrupolosamente le disposizioni.
Si consiglia di seguire gli aggiornamenti che si susseguiranno sul nostro sito istituzionale e di approfondire la lettura dell’intero DPCM del 7 marzo e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’ 8 marzo sempre reperibili nel Sito del Comune in Avvisi e Comunicazioni sottolineando la necessità che tutti, ciascuno per la propria parte e responsabilità, si attengano a quanto disposto.
In allegato:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 marzo
Locandina con le indicazioni per contenere la diffusione del Coronavirus
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 4 marzo
Con il nuovo Dpcm, che sarà valido fino al 3 aprile 2020, il Governo torna sulla disciplina delle misure restrittive per rafforzare la prevenzione e contenere la diffusione dell'epidemia. In particolare, si estendono e si rendono omogenee per tutte le Regioni molte delle limitazioni già in vigore in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Il nuovo Decreto del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 4 marzo, decreta per tutto il territorio nazionale la SOSPENSIONE delle attività didattiche di SCUOLE, NIDI e UNIVERSITA’ fino al 15 marzo 2020. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie.
La sospensione si applica ora a tutto il Paese e non solo a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (che nel precedente Decreto vedevano il termine più ravvicinato dell'8 marzo). C'è dunque un'estensione territoriale e temporale del provvedimento.
Una novità importante è che ora i Dirigenti scolastici sono chiamati ad attivare per la durata della sospensione modalità di didattica a distanza, laddove precedentemente la decisione poteva essere sancita solo sentito il Collegio dei docenti. Non si tratta dunque più di un'eventualità ma di un obbligo.
Resta confermata invece la SOSPENSIONE dei viaggi d’istruzione, scambi, gemellaggi, visite guidate.
SONO SOSPESE: riunioni, congressi, meeting, eventi , spettacoli e manifestazioni di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al DPCM del 1/3, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2).
Confermata anche la SOSPENSIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE salvo quelle a PORTE CHIUSE. le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ora ad effettuare controlli idonei al contenimento del rischio di diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori.
Inoltre, lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o dentro palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
Il resto delle limitazioni già previste per l'Emilia-Romagna resta valido fino al prossimo 8 marzo.
Il Dpcm raccomanda alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione eccetto che per stretta necessità, evitando comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
AL PRONTO SOCCORSO viene introdotto il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei Pronto soccorso, salvo diverse indicazioni del personale sanitario preposto (per esempio, nel caso di accompagnamento minori, ecc.).
Il decreto aggiorna anche le misure igienico-sanitarie a cui tutti devono attenersi:
Ricordiamo che è attivo il numero verde regionale 800 033 033 per ogni tipo di informazione.
In allegato il Dpcm del 4 marzo
"Nuovo Coronavirus" - Aggiornamento 1 Marzo Provvedimenti VALIDI FINO ALL''8 MARZO 2020
Emanato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
In base al Decreto (DPCM) emanato dal Governo:
sono SOSPESE FINO ALL’8 MARZO le attività didattiche degli Asili Nido e delle Scuole di ogni ordine e grado; È POSSIBILE lo svolgimento di attività formative a distanza (rispetto all’ordinanza il decreto parla di sospensione e non più di chiusura) ;
sono SOSPESE FINO ALL’8 MARZO tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario, gli eventi in luogo pubblico o privato ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico es. grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose, e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; È CONSENTITO lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi UTILIZZATI A PORTE CHIUSE (in questo senso il decreto replica i contenuti della precedente ordinanza);
Prevista invece come novità del Decreto rispetto all’Ordinanza,
l’APERTURA al pubblico dei Musei, delle Biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali APERTURA CONDIZIONATA da assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (cosiddetto “criterio droplet”);
E’ PERMESSO lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar, pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi in condizione di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le altre attività commerciali possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone , tenendo conto caratteristiche dei locali aperti al pubblico tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico).
L’apertura dei luoghi di culto trova una disciplina più specifica rispetto alla settimana precedente, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro.
Vengono SOSPESE le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.
Inoltre, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Altre misure.
LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.
RIGOROSA LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.
Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
AD ANZOLA:
Sono quindi ANNULLATE TUTTE LE MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI previsti fino a Domenica 8 marzo compresa. La Notte in Biblioteca prevista per il 13 marzo è rinviata a data da destinarsi.
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
Negli uffici e presso gli ambienti aperti al pubblico, con maggiore affollamento e transito, compresi gli esercizi commerciali, DEVONO ESSERE ESPOSTE le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute che si invitano tutti i cittadini a seguire:
Misure igieniche:
- LAVARSI SPESSO LE MANI. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
ULTERIORI MISURE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE
La modalità di lavoro agile - disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Si consiglia di approfondire la lettura dell’intero DPCM sottolineando la necessità che tutti, ciascuno per la propria parte e responsabilità, si attengano a quanto disposto.
In allegato il DPCM del 1 marzo
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 1 Marzo
E’ in arrivo un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) sulle misure anti-Coronavirus, che, fra le altre misure, conferma la sospensione delle attività di asili nido, scuole di ogni ordine e grado e Università in Emilia-Romagna e nelle regioni maggiormente colpite, Lombardia e Veneto.
Il Decreto riguarda l’intero territorio nazionale. I provvedimenti sono suddivisi su tre aree: i Comuni all’interno delle Zone rosse (10 in Lombardia e uno in Veneto), le tre Regioni maggiormente interessate: Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna; tutte le altre Regioni. Le misure previste valgono dal 2 all’8 marzo e l’atto governativo viene adottato sentite le Regioni stesse.
A differenza di una settimana fa, non ci sarà quindi una nuova Ordinanza del presidente della Regione, come quella firmata insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, e valida fino a domenica 1^ marzo.
Ma, soprattutto, Il Dpcm viene assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico nazionale, da cui derivano le indicazioni contenute.
"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento 24 febbraio
La Regione Emilia-Romagna ha diramato una circolare che chiarisce alcuni aspetti dell’ordinanza del Ministero della Salute e adottata dalla Regione Emilia-Romagna, emanata domenica 23 per contenere la diffusione del coronavirus. La circolare chiarisce che:
SONO CHIUSE FINO AL 1° MARZO
- le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido (compreso il personale)
- le sedi museali;
SONO SOSPESE:
- le MANIFESTAZIONI E LE INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO che comportano grande afflusso di pubblico.
In particolare, eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica come per esempio: manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., comprese le discoteche e le sale da ballo;
- le MENSE direttamente collegate a eventi e manifestazioni promozionali di carattere straordinario come quelli appena citati ma anche fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.
- le attività di formazione professionale rivolte a un gruppo classe.
RIMANGONO REGOLARMENTE APERTI:
- gli ordinari MERCATI SETTIMANALI (mercoledì a Lavino e sabato ad Anzola);
- le attività che riguardano l’ORDINARIO SVOLGIMENTO della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi).
Potranno quindi RIMANERE APERTI i centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida, gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano AGGREGAZIONI DI PUBBLICO O SIGNIFICATIVE CONCENTRAZIONI DI PERRSONE;
- le ATTIVITÀ ECONOMICHE, AGRICOLE, PRODUTTIVE, COMMER CIALI E DI SERVIZIO, compresi i PUBBLICI ESERCIZI e le MENSE collegate a queste attività;
- le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone;
- le attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni);
- le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione;
- i CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività;
- i servizi per il lavoro erogati in forma individuale come per esempio i colloqui di orientamento.
La raccomandazione, in caso di sintomatologia collegabile al Coronavirus (febbre e sintomi respiratori) è quella di non accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso e neppure agli ambulatori dei medici di famiglia, ma di contattare il proprio medico di medicina generale o, in caso di emergenza, il numero 118. Si ricorda infine che è stato attivato il numero verde regionale 800 033 033 che va però utilizzato esclusivamente per urgenze reali.
Emergenza "Nuovo Coronavirus" comunicazione Regione Emilia Romagna
In merito all’emergenza creatasi in seguito all’epidemia di Coronavirus, la situazione viene continuamente monitorata e sono state attuate dalla Regione Emilia Romagna tutte le misure di sorveglianza sanitaria stabilite dal Ministero della Salute.
La Regione Emilia-Romagna ha attivato un coordinamento tra gli Assessori di Sanità. Protezione Civile e ai Trasporti per un raccordo univoco con il Ministero della salute. Il centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche e virologiche del Policlinico Sant’Orsola di Boologna è stato individuato come laboratorio di riferimento per l’intera Regione. E’ attivo un numero verde nazionale 1500 operativo 24 ore su 24.
Per tutti gli approfondimenti e per la consultazione delle FAQ predisposte dal Ministero della Salute consultare :
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://salute.regione.emilia-romagna.it/
Allegati :
Lettera Regione Emilia Romagna ai Comuni
Decalogo Miinistero della Sanità per esposizione
Video del Ministero della Sanità sui 10 comportamenti utili
Ordinanza n. 1 del 2020 del Ministero della Salute
Circolare Applicativa della Regione Emilia Romagna
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020
Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 marzo 2020
Locandina con le indicazioni per contenere la diffusione del Coronavirus
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 9 marzo 2020
Locandina valida fino al 3 Aprile
Volantino valido fino al 3 Aprile
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 10 marzo 2020
Ordinanza n. 25 del Sindaco di Anzola del 10 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020
MODULO di autocertificazione per gli spostamenti
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 marzo 2020
Ordinanza del Sindaco del 16 marzo 2020
Ordinanza Sindacale del Sindaco Veronesi del 17 marzo 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18 marzo 2020
Decreto 45 del Presidente della Giunta Regionale del 21 Marzo 2020
Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’interno del 22 Marzo 2020
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020
Dpcm del 25 marzo Ministro dello Sviluppo Economico
Allegato attività essenziali
Nuova Autocertificazione 26 marrzo 2020
Delibera n. 41 del 28 marzo 2020
Circolare del Ministero dell’interno del 31 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020
Decreto del Sindaco 7/2020 del 21 aprile 2020
Manifesto con riepilogo dei servizi, dei numeri di telefono dei vari settori e delle chiusure attuate
Ordinanza del Sindaco 37/2020 del 22 aprile 2020
Ordinanza n. 833 del Presidente della Giunta Regionale del 24 aprile 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
Ordinanza n. 74 del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020
Scheda informativa Comune di Anzola dal 4 maggio 2020
Decreto Sindacale n. 9/2020 del 30 aprile 2020
Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 5 maggio 2020
Ordinanza n. 75 del Presidente della Giunta Regionale del 6 maggio 2020
Autocertificazione FASE 2
Lettera della RER sulla riconsegna dei tesserini venatori.
Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020
Protocollo regionale ristorazione.
Protocollo regionale strutture recettive alberghiere.
Protocollo regionale strutture recettive all'aria aperta.
Protocollo regionale benessere e protocollo artigianato.
Protocollo regionale commercio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
Allegati al Dpcm del 17 maggio 2020
Dpcm del 18 maggio modifiche al Dpcm del 17 maggio 2020
Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 14 maggio 2020
Ordinanza Sindacale n. 40 del 21 maggio con Planimetrie dei mercati
Ordinanza Sindacale n. 44 del 29 maggio 2020
Ordinanza n. 95 del Presidente della Giunta Regionale del 1 giugno 2020
Ordinanza n.98 del Presidente della Giunta Regionale del 6 giugno 2020
Ordinanza n. 109 del Presidente della Giunta Regionale del 12 giugno 2020
Ordinanza n. 111 del Presidente della Giunta Regionale del 15 giugno 2020
Ordinanza n. 113 del Presidente della Giunta Regionale del 17 giugno 2020
Ordinanza n. 119 del Presidente della Giunta Regionale del 25 giugno 2020
Ordinanza n. 120 del Presidente della Giunta Regionale del 25 giugno 2020
Ordinanza n. 137 del Presidente della Giunta Regionale del 3 Luglio 2020
Ordinanza n. 144 del Presidente della Giunta Regionale del 13 Luglio 2020
Ordinanza n.148 del Presidente della Giunta Regionale del 17 luglio 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020
Ordinanza n.151 del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio 2020
Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020
Ordinanza n. 156 del Presidente della Giunta Regionale del 4 agosto 2020
Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020
Ordinanza n.157 del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2020
Decreto n. 159 del Presidente della Giunta Regionale del 12 agosto 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020
Decreto n. 160 del Presidente della Giunta Regionale del 14 agosto 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020
Ordinanza n.161 del Presidente della Giunta Regionale del 25 agosto 2020
Ordinanza del Sindaco n:47 del 7 settembre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020
Ordinanza n.166 del Presidente della Giunta Regionale del 7 settembre 2020
Ordinanza n.175 del Presidente della Giunta Regionale del 18 settembre 2020
Ordinanza n.176 del Presidente della Giunta Regionale del 21 settembre 2020
Ordinanza n.178 del Presidente della Giunta Regionale del 24 settembre 2020
Ordinanza n.181 del Presidente della Giunta Regionale del 25 settembre 2020
Ordinanza n.183 del Presidente della Giunta Regionale del 2 ottobre 2020
Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020
Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020
Ordinanza n.193 del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre 2020
Ordinanza n.195 del Presidente della Giunta Regionale del 17 ottobre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020
Allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020
Regione Emilia Romagna Nota di precisazione relativa alle attività di ristorazione da DPCM del 18 ottobre 2020
Ordinanza n.202 del Presidente della Giunta Regionale del 23 ottobre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
Circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno sul Dpcm del 24 Ottobre 2020
Ordinanza n.205 del Presidente della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020
Ordinanza n. 208 del Presidente della Giunta Regionale del 30 ottobre 2020
Ordinanza del Sindaco n:54 del 31 ottobre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020
Ordinanza n. 213 del Presidente della Giunta Regionale del 5 novembre 2020
Ordinanza n. 216 del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020
modello di autodichiarazione per gli spostamenti
quesiti e risposte dalla Prefettura di Bologna del 16 novembre 2020
Ordinanza n. 218 del Presidente della Giunta Regionale del 20 novembre 2020
Ordinanza del Sindaco n. 58 del 26 novembre 2020
Ordinanza n. 223 del Presidente della Giunta Regionale del 27 novembre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020
Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020
Decreto Legge n.172 del 18 dicembre 2020
Autodichiarazione
Slide del Governo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.2 dell’8 gennaio 2021
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.3 dell’8 gennaio 2021
Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 22 gennaio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021
Ordinanza del Sindaco n. 8/2021
Ordinanza n. 19 del Presidente della Giunta Regionale del 24 febbraio 2021
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. del 26 febbraio 2021
Comunicato di rettifica all'Ordinanza n. 22 del 26 febbraio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
Modulo di autodichiarazione
Ordinanza n. 23 del Presidente della Giunta Regionale del 1 marzo 2021
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Allegato n. 23 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Allegato n. 24 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n: 25 del 3 marzo 2021
Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021
Sintesi del Decreto Sostegni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021
Ordinanza n. 35 del Presidente della Giunta Regionale del 25 marzo 2021
Ordinanza n. 40 del Presidente della Giunta Regionale del 31 marzo 2021
Decreto Legge del 31 marzo 2021
Ordinanza n. 43 del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2021
Oridnanza del Ministro Speranza per le Regioni in Zona Gialla del 23 aprile 2021
Ordinanza Sindacale n. 20 del 30 aprile 2021
Circolare del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021
Ordinanza n. 83 del Presidente della Giunta Regionale del 24 maggio 2021
Ordinanza del Ministro della Salute Speranza del 29 maggio 2021 che recepisce le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Ordiananza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021
Ordinanza del Sindaco n. 30 del 30 luglio 2021
Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 35
Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021
Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021 Super Green Pass
Decreto Legge "Festività " n.121 del 24 Dicembre 2021
Allegato A del Decreto Legge "Festività " n.121 del 24 Dicembre 2021
Ordinanza del Sindaco N. 65 del 29 dicembre 2021
Decreto Legge n. 1 del 7 Gennaio 2022
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022
Bozza del Decreto Legge del 17 marzo 2022
Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022
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Delibera n. 41 del 28 marzo | delibera41del28marzo2020differimentoterminiesospensioni.pdf | 187.39 KB | Scarica | |
Nuovo modello di autocertificazione del 26 marzo | nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf | 853.5 KB | Scarica | |
Dpcm del 25 marzo Ministro dello Sviluppo Economico | dpcm-22-03-nuovi-cod-ateco-25-marzo.pdf | 204.35 KB | Scarica | |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo | 22_marzo_decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_.pdf | 3.72 MB | Scarica | |
Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo | 22_marzo_ordinanza_del_ministero_della_salute_di_concerto_con_il_ministero_dellinterno_.pdf | 239.25 KB | Scarica | |
Ordinanza n. 45 del Presidente della Giunta Regionale del 21 marzo | regione_emilia_romagnadecreto45_21marzo2020.pdf | 168.78 KB | Scarica | |
Ordinanza n. 41 del Presidente della Giunta Regionale del 18 marzo | ordinanza18marzo-decreto41_2020.pdf | 129.81 KB | Scarica | |
Ordinanza del Sindaco del 17 marzo | ordinanza_del_sindaco_del_17_marzo.pdf | 119.84 KB | Scarica | |
Ordinanza del Sindaco del 16 marzo | ordinanza_del_sindaco_del_16_marzo.pdf | 162.98 KB | Scarica | |
Ordinanza 12 marzo e Decreto 34 del Presidente della Giunta Regionale | ordinanza_12_marzo_2020_-_decreto_34_2020.pdf | 144.47 KB | Scarica |